Riceviamo e pubblichiamo la mail inviataci dal gruppo Facebook “Docenti Fuori Sede Uniti per un Piano di Rientro”, in merito alla mobilità
PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO DEI DOCENTI FUORI SEDE
CONSIDERATO il considerevole numero di docenti assunti fuori sede, sia ante legem 107/2015, sia attraverso il Piano Nazionale di assunzioni legge 107/2015;
VISTE le iniquità promosse dalla mobilità 2015/2016, che ha sovvertito l’ordine di immissione in ruolo e creato disparità tra docenti immessi da Graduatoria di Merito e docenti immessi da Gae;
VISTA l’inefficacia comprovata dell’algoritmo utilizzato dal Miur per destinare il personale richiedente mobilità volontaria o coatta, il cui relativo contenzioso grava pesantemente sulle finanze dello Stato e sulle procedure amministrative del Miur;
VISTA soprattutto la recente sentenza n. 167-2017 del Tribunale di Lanciano del 24 luglio 2017 in cui il Giudice del lavoro ha valorizzato la disposizione contenuta nell’art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola), che prevede: “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”. Osserva pertanto il Giudice che se è certamente possibile lasciare la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale, la disposizione in esame fissa dei limiti invalicabili, quali appunto “quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi.
La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è infatti prevista – oltre che dalla legge speciale, anche, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado”. Nell’ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all’attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria. Dispone inequivocabilmente in tal senso l’art. 30, D. Lgs. 165/2001: “Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico”. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale (2-bis. “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”).
La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica- ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che “l’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall’esperimento delle procedure di mobilità”. La disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità del personale del comparto scuola risulta pertanto illegittima per violazione di legge, laddove riserva il 60% dei posti disponibili alle nuove assunzioni e limita la mobilità interprovinciale e professionale al restante 40%. Si ricorda che l’art. 30, D. Lgs. 165/2001 precisa “In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”.
Per i suddetti motivi ed al fine di promuovere una vera continuità didattica, che potrà sussistere esclusivamente quando i docenti lavoreranno vicino al luogo in cui risiedono o intendono risiedere, i Docenti Fuori Sede chiedono quanto segue:
Vista l’emergenza sociale ed economica causata dalla totale assenza di criteri meritocratici della legge 107/2015, che costringe docenti con esperienza pluriennale (penalizzati per decenni a stazionare nelle Graduatorie ad esaurimento e/o ad attendere nuove procedure concorsuali) a trascorrere l’ennesimo anno lontani dalla sede di residenza e dalle proprie famiglie ed affetti, a fronte delle numerose immissioni di nuovo personale con meno titoli ed esperienza, si chiede a gran voce di voler accogliere le nostre richieste.
Gruppo Facebook “Docenti Fuori Sede Uniti per un Piano di Rientro”.
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