Home Personale La rappresentanza in giudizio del Dirigente Scolastico in caso di reclamo

La rappresentanza in giudizio del Dirigente Scolastico in caso di reclamo

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In merito ad un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc emanato dal giudice del lavoro per il quale è stato proposto reclamo o si intende proporre reclamo davanti al tribunale che opera in questo caso in composizione collegiale, potrà il dirigente scolastico assumere/continuare la lite come previsto dall’art. 417 bis del cpc?

Come avevamo spiegato recentemente, è frequente infatti che nei primi gradi di giudizio l’avvocatura non assuma la lite e lasci dunque la rappresentanza all’amministrazione che si avvale di propri dipendenti. Ciò è consentito soltanto limitatamente al giudizio di primo grado e riguarda anche la fase cautelare (il classico provvedimento d’urgenza).

Per l’eventuale reclamo potrà continuare il DS a sostituire l’avvocatura ? Sul punto vi sono due orientamenti giurisprudenziali: il primo, che sembrerebbe prevalente, estende lo ius postulandi della pubblica amministrazione anche al reclamo considerato fase interna al giudizio di primo grado, il secondo invece nega lo ius postulandi richiamando l’ordinanza del 29 marzo del 2000 dal tribunale di Caltanissetta e una pronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania del 2010.

Quest’ultima considera il reclamo “un giudizio in senso lato di secondo grado”, atteso fra l’altro che si svolge davanti ad un collegio in cui il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato non può far parte.

La questione non è priva di conseguenze perché ne deriverebbe aderendo alla seconda tesi (natura impugnatoria) l’inammissibilità del reclamo. Non è dunque scontata l’operatività dell’art. 417 bis in questa fase e pertanto il DS che ha  provveduto alla trasmissione di documenti, alla redazione degli atti e si è presentato in udienza, potrebbe vedere vanificato il suo lavoro davanti ad una eccezione di inammissibilità in tale senso accolta dal tribunale in composizione collegiale.