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La Religione non è materia curricolare: il Tar del Lazio dà ragione alla Cgil

Ennesimo colpo di scena sulla vicenda dell’equiparazione della religione cattolica alle altre materie scolastiche: il 23 maggio il Tar del Lazio ha infatti accolto la richiesta di sospensiva dei punti 13 e 14 dell’articolo 8 dell’ordinanza ministeriale 26 del 2007, presentata dalla Flc-Cgil e da una serie associazioni laiche,che in sostanza introducevail concetto di equivalenza della religione alle altre materie in sede di scrutini di ammissione alla maturità. 
Per il tribunale laziale l’insegnamento della religione rimane invece “una materia extracurriculare” che non puà concorrere a formare credito scolastico: ciò di fatto renderebbe non operative le indicazioni del ministero della Pubblica Istruzione, contenute nell’ordinanza del 15 marzo, che vanno quindi cautelativamente sospese.
Immediate le reazioni positive della Flc-Cgil: “Sarà ora compito del ministero della Pubblica Istruzione – affermail segretario generale, Enrico Panini – avvisare urgentemente del cambiamento di indicazione le scuole che tra pochi giorni saranno impegnate negli scrutini in questione”.
La vicenda vede schierate da un parte il sindacato e le associazioni laiche, convinte dell’inammissibilità del voto ai fini della bocciatura, promozione o ammissione agli esami di stato di uno studente; dall’altra le associazioni cattoliche, che nel sostenere il contrario si sono sentite ‘rinvigorite’ da alcune recenti indicazioni favorevoli del ministero della Pubblica Istruzione.
L’ultima era rappresentata proprio dall’ordinanza firmata dal ministro Fioroni a marzo, la quale prevedeva che la frequenza dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa costituisse elemento di attribuzione in sede di scrutinio finale del credito scolastico utile per l’ammissione e per la valutazione finale nell’esame di Stato. Secondo la Flc-Cgil questa interpretazione rischiava però fortemente di smentire la sentenza n. 13 della Corte costituzionale risalente al 1991.
Panini ora si attende che viale Trastevere emetta al più presto una sorta di contro-ordinanza poiché sono”significative le motivazioni con cui il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva, motivazioni che lasciano presagire un parere coerente nella sessione che affronterà tutto il merito della questione“. 
In effetti, il Tribunale amministrativo del Lazio ha definito “l’insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata speciale nota“. Non solo: “Sul piano didattico – continua la sentenza del Tar – l’insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del ‘credito scolastico’ di cui all’art. 11 del D.P.R. n.323/1998, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l’insegnamento religione e né usufruiscono di attività sostitutive“.
E le associazioni cattoliche cosa dicono? Anche loro non staranno a guardare: il fronte cattoliche che rivendica l’equiparazione della materia ha sempre ribadito che la Cgil non può fare da cassa di risonanza solo delle sentenze a lei favorevoli: in passato dei giudici della Corte costituzionale (nel 1991 e 1992) e dello stesso Tar del Lazio (nel 2000) hanno infatti ribadito come l’insegnamento della religione sia in realtà una materia scolastica con dignità formativa e culturale identica a quella delle altre materie.
Alessandro Giuliani

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