La riscrittura della legge 107 non può essere rimandata

L’art. 1 della legge 107/2015, dopo averne enumerato le finalità, afferma: “La presente legge da’ piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche1“, autonomia identificata come strategia vincente.
Si trascrive la relativa norma di riferimento, il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

Art. 1
Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche

1.     Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione2.

2.     L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione2 e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Il significato di “autonomia funzionale” è esplicitato nel paragrafo 2: “Progettazione e realizzazione di interventi di educazione3, formazione e istruzione”.

Il significato di “formazione” è esplicitato: “Raccordo e sintesi tra le” diverse “esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione2”.

Duplice il senso: da un lato attiene al rapporto scuola..società, dall’altro lato riguarda la scrittura di traguardi accessibili per la fascia d’età in oggetto.

Il Piano dell’Offerta Formativa deve elencare le competenze generali4 per definire il profilo di fine percorso: il raffronto tra obiettivi ed esiti è essenziale per il governo dei processi d’apprendimento.

Il repertorio delle competenze generali stravolge l’attuale gestione del rapporto scuola-mondo del lavoro: le aziende saranno chiamate a soppesarne il conseguimento, sostituendo la continuità e la collaborazione alla sudditanza.

“L’elaborazione e l’adozione degli indirizzi generali5,6” è responsabilità del Consiglio di Istituto che approva il PTOF7.

Il significato di “educazione” è esplicitato: il Collegio dei docenti ha la responsabilità della “programmazione dell’attività educativa” che consiste nell’ipotizzare percorsi d’apprendimento finalizzati al conseguimento delle competenze generali che l’organo strategico ha elaborato. Identificherà le capacità8 e le abilità sottese, le processualizzerà9, formulerà strategie e modalità di controllo10.

Il significato di “istruzione” è circoscritto. Uniche e condivise da tutti gli insegnamenti sono le finalità formative e le finalità educative. La progettazione dell’istruzione riguarda il coordinamento didattico che traccia percorsi d’apprendimento unitari11.

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Note

1ERRORE: la buona scuola richiama la legge 15 marzo 1997 n. 59 il cui effetto è estinto. Si trattava del conferimento temporaneo del potere legislativo al governo.

2 ERRORE: il comma 7 della legge 107 elenca gli “obiettivi formativi individuati come prevalenti”; più della metà non ha attinenza con l’output di sistema.

3 Il titolo della legge 107 ha sostituito la finalità educativa presente della precedente denominazione con l’aggettivo nazionale: non più sistema educativo di formazione e istruzione ma sistema nazionale di istruzione e formazione. Un’esplicita dichiarazione del cambiamento indotto da la buona scuola: la complessità dell’attività scolastica non è riconosciuta. Il costrutto del piano di riforma la semplifica e la banalizza: la professionalità docente è mortificata. Adeguati, è l’imperativo per lo studente.

4 CFR legge 53/2003 art.2  lettera a)

ERRORE: il governo era stato delegato a riscrivere il TU del 94 in quanto “non è in larga parte allineato né con l’introduzione dell’autonomia, cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale..”. Asserzione FALSA: il parallelismo tra TU e DPR sull’autonomia in materia di organizzazione è perfetto. Uno strafalcione derivante da un’inadeguata conoscenza delle scienze dell’amministrazione: il modello gerarchico-lineare, che la legge 107 avrebbe voluto introdurre è inefficace, in presenza di situazioni complesse.

6 ERRORE: La riforma Aprea e la riforma Giannini sono state stilate partendo dal presupposto che “La riforma degli organi collegiali della scuola degli anni settanta ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma ha mostrato, quasi subito, tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli organi collegiali sono stati di fatto esautorati dall’eccessivo formalismo centralistico e dalla limitatezza delle risorse, e ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e l’affievolirsi della loro partecipazione”.

Un’affermazione di principio, priva di rapporto con la realtà.

Un politico coscienzioso non giudica un provvedimento limitandone l’osservazione agli effetti prodotti: ne soppesa le fasi applicative per dedurre eventuali errori di gestione.

Se avessero studiato quanto avviene nelle scuole avrebbero rilevato che i dirigenti scolastici non hanno mai stilato convocazioni degli organismi collegiali contenenti le prescritte attività: la sterilizzazione della collegialità è stata l’inevitabile conseguenza.

7 Il fondamento “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” è dato dalla volontà del Consiglio di Istituto, pena la non approvazione del PTOF.

Eccone un sottoinsieme: Analizzare   Applicare  Argomentare/Giustificare   Comunicare  Comprendere    Decidere/Scegliere  Elaborare strategie Generalizzare   Interpretare    Memorizzare    Modellare    Progettare   Relativizzare   Riconoscere    Ristrutturare   Scegliere Sintetizzare    Sistematizzare   Trasferire   Valutare

Un esempio. Elaborare strategie: circoscrivere il campo di indagine assumendo un adeguato punto di vista .. definire l’obiettivo .. analizzare/selezionare i dati .. Formulare ipotesi [mettere in relazione i dati con l’obiettivo, valutare la consistenza della congettura].. rendere operativa l’ipotesi .. applicare la strategia e ottenere risultati .. gestire l’errore [confrontare l’obiettivo con il risultato, estrarre e  capitalizzare le informazioni contenute nello scostamento osservato].

10 TU 297/94– art.7– comma 2 – lettera d): “Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica”.

11 ERRORE: il premio previsto per i singoli docenti è in contraddizione con la cultura sistemica, asse portante il DPR sull’autonomia.

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