Riceviamo e pubblichiamo la lettera del lettore Francesco Sola, che riporta una sentenza del Tribunale di Cosenza in merito alla sanzione disciplinare di un collaboratore scolastico.
“L’art. 93 comma 2 del CCNL vigente del 29/11/2007 prevede che ‘L’Amministrazione, salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell’addebito – da effettuarsi entro 20 gg da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato’.
In seguito al contratto è intervenuto il D. L.vo n. 150 del 15/11/2009 che, all’art. 69, dopo l’art. 55 ha inserito quello bis il quale, oltre a confermare la procedura contrattuale richiamata sopra, ha previsto che ‘la violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa’.
Dopo è intervenuta anche circolare ministeriale n. 88 dell’8/11/2010 con indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal predetto D.L.vo, dove, in particolare, per le infrazioni di minore gravità sono confermati sia il principio dell’instaurazione di contraddittorio sia la decadenza dell’azione disciplinare qualora non siano rispettate le procedure sopra richiamate.
Nel merito, presso l’I.C. di Montalto Uffugo Centro, il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, presente nella scuola con proprie RSU, dopo vari tentativi posti in essere per obbligare l’ex dirigente scolastico I.B. a presentare proposte contrattuali così come previsto dal contratto nazionale e per stabilire i criteri di ripartizione e attribuzione del fondo d’istituto, nonché per una migliore organizzazione del lavoro scolastico, era stato costretto a indire uno sciopero breve territoriale per tutto il personale in servizio la prima ora.
L’azione di sciopero era diretta anche a bloccare le iniziative autonome del predetto dirigente quali quelle di stabilire, da sola, le chiusure prefestive, la retribuzione delle attività soggette a contrattazione, la mancata liquidazione di ben due fondi d’istituto,ecc.. .
Alla massiccia azione di sciopero aderiva anche la collaboratrice scolastica A.M.F., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari, alla quale, nonostante atto di contingentamento, per avere già aderito, con largo anticipo all’azione di sciopero, a seguito di un procedimento inusuale di ‘precettazione’ adottato dal dirigente, era stata mantenuta in servizio anche se non c’erano servizi minimi da garantire ed in mancanza di contratto d’istituto e/o accordo con la RSU di regolamentazione dell’adesione allo sciopero.
L’azione di A.M.F. era sanzionata dal dirigente scolastico, nella stessa giornata dello sciopero con richiamo scritto senza avere proceduto a contestazione e senza convocazione a sua difesa.
Da qui il ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza il quale, con sentenza n. 1782 del 20/10/2015, ha accolto in toto le motivazioni del ricorso annullando la sanzione disciplinare in quanto, l’amministrazione convenuta – gravata del relativo onere – non ha dimostrato l’adempimento da parte del dirigente scolastico della preventiva contestazione scritta con concessione del termine a difesa, nonostante venga in considerazione una sanzione conservativa più grave del rimprovero verbale e cioè il rimprovero scritto applicato, con la condanna al pagamento delle spese di lite in complessive 1.500,00 euro compensandole per metà a carico della parte convenuta con distrazione”.
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