Lo comunica Fgu-Gilda che fa rilevare l’approssimazione procedurale del dirigente scolastico che “aveva visto una recidiva che non c´era (e aveva omesso di contestarla) e aveva violato il principio di proporzionalità della sanzione, infliggendo una sospensione per un fatto che, se frutto di negligenza (e non è questo il caso) avrebbe giustificato a malapena un rimprovero.”
La Gilda precisa ancora che è stato pure condannato il direttore generale dell´Usr Basilicata (in solido con il dirigente scolastico), ma che “non costituisce una responsabilità personale del medesimo, atteso che ai sensi dell´art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 17/2009, la legittimazione passiva nei giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici è individuata in capo al direttore generale dell´Ufficio scolastico regionale. Tanto più che, in caso di condanna di un dirigente scolastico per utilizzo scorretto del potere disciplinare, fermo l´obbligo di denuncia all´autorità giudiziaria (qualora il fatto integri la responsabilità di cui all´art. 571 c.p. o altra più grave responsabilità) e alla Corte dei conti (per il danno erariale dovuto alla condanna alle spese) in capo al direttore regionale insorge anche l´obbligo di procedere in sede disciplinare nei confronti del dirigente scolastico autore dei fatti oggetto del giudizio.”
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