I Parlamentari non hanno letto il DdL e le leggi che stanno modificando; di questo sono certo,… già, io ve ne avevo fornito la prova nella lettera dal titolo: Riforma della scuola: refusi o errori voluti?…
– Altre Prove?…
– Analizziamo l’art. 10 DdL 2994 e combinati disposti, sono modificati l’art. 399-400 del T.U. 1994, n. 297.
“Art. 10. (Piano straordinario di assunzioni)
Commi 1-15 omissis….
Comma 16. All’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;
b)… c)… d) … e) … f)… omissis …
g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.”
– Non si tratta più di concorsi indetti su un’effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, ma si tratta di concorsi, indetti su posti disponibili e vacanti, e allora in combinato disposto con l’art. 14 DdL Renzi che sancisce:
“Art. 14. (Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).
1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.”… (…omissis…).”
– Di conseguenza, i vincitori dei prossimi concorsi avranno un “contratto di incarico” a Tempo Determinato per tre anni (se gli va bene!),… poi foeura di ball!..
-Al secondo periodo (01) dell’art. 400, viene sostituita la parola “di una effettiva” con la parola “vacanza e”.
– che non è quella che credete voi! e-estiva!..
-Quindi, ancora una volta si afferma, che si tratta di posti vacanti e di disponibili, e non più “di effettivi” come recita l’attuale art. 400.
– E, ancora art. 8 DdL 2994 comma 3, ultime 2 righe..
“Il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.”
– Successivamente, al secondo periodo, comma (02), sempre dell’attuale art. 400 sono sostituite delle parole:
«in ragione dell’esiguo numero di candidati»; e «disponibili».
– Così, dovrebbero diventare il nuovo secondo e terzo periodo del comma 02, art. 400: (in nero le modifiche)
– 02. … (…omissis..) … . Qualora, «in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili», si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo «messi a concorso»; fra quelli disponibili nella regione.
– Nell’attuale comma 02, terzo periodo, invece ora, c’è scritto, che:
“i vincitori scelgono il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione”.
– facendo riferimento ai posti di ruolo!
– Avete capito la presa per il c…!?… il “raggiro” di parole!
– Quindi, finora i vincitori sceglievano il posto di ruolo, con la nuova “novella” i vincitori scelgono il posto tra quelli disponibili…
– Vi ricordo che la parola “ruolo” è sicuramente un refuso!… Appena se ne accorgeranno l’elimineranno, ‘sti inadeguati, superficiali, e diversamente intelligenti!..
– Il motivo, è che il terzo periodo, del comma 02, art. 400, non l’hanno letto con le modifiche apportate!, se l’avessero letto bene, avrebbero depennato anche la parola “RUOLO”!, che invece è rimasta, e questo contrasta con:
1) la lettera:
“g), comma 16, dell’art.10” ddl 2994”,
– infatti, questa lettera g) abroga le parole “IN RUOLO” dall’attuale comma 21, dell’art. 400 del T.U. che copio e incollo senza modifiche!
“21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.”
– Come si può facilmente verificare la parola “IN RUOLO“ sarà soppressa!…
– Perciò il candidato che rinunci alla nomina, rinuncerà a una nomina che non sarà più di ruolo!… Altrimenti, che senso avrebbe rimuovere dal comma 21 le parole “In ruolo”?…
2) inoltre, sempre la parola, “ruolo” si contraddice anche con il nuovo periodo del comma 01. (dove c’è scritto che i posti a concorso sono quelli vacanti e disponibili, non più posti di ruolo).
La parola “ruolo” presente nel terzo periodo, del comma (02)!.. prima delle parole “messi a concorso” è sicuramente un altro refuso. (come il comma 6, scritto dopo il comma 9, dell’art 16 DdL 2994),
– A confermare questa tesi, c’è anche la modifica del comma 19, dell’art. 400, dove saranno sostituite le parole “effettivamente disponibili” con i termini “messi a concorso”.
– Per cui, il nuovo comma sarà il seguente:
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
Com’è intuibile anche qui si parla di nomina, ma non di ruolo!
– L’attuale art. 400 comma 19 invece prevede:
“Delle cattedre o posti eventualmente disponibili”.
– Facendo riferimento a cattedre di ruolo!
– Allora, la domanda è:
– Quali posti vengono assegnati con i nuovi concorsi a partire dal “1° ottobre 2015”?…
– Posti di ruolo o posti disponibili?…
Risposta: l’art. 10 dispone che i posti sono quelli “vacanti e disponibili”, cioè quelli che devono essere assegnati con contratti a tempo determinato di cui parla, anche l’art. 14 DdL 2994!
E per completare l’opera!… se qualcuno avesse ancore dei dubbi, sulla validità di tale tesi, vi ricordo che i vincitori saranno inseriti in delle graduatorie con validità di tre anni (art. 10, comma 13 e 16, lettera a) !… poi Raus, Raus. Trovatevi un altro lavoro!
Tutto l’impianto del DdL, infine, sconfessa, nega, smentisce, il comma 17, dell’art. 10, dove parla di:
“un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato”.
Ma addirittura l’art. 10, al comma 18, DdL, si sconfessa da solo quando: prima dispone che i docenti saranno assunti a tempo indeterminato, ma poche righe sotto, sancisce “nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili, quindi non posti di ruolo.
Quindi, assunti a tempo indeterminato?… Non credo proprio!…
Sicuramente, concorsi con contratti d’incarico a tempo determinato, Forse di tre anni?… (ricordo che il Pof, è rinnovabile, ogni anno!).
Altre prove e contraddizioni?..,
Nel DdL 2994, la parola “Posto di ruolo” è scritta diverse volte; fatto salvo il ruolo previsto per le scuole elementari e materne, comma (03), dell’attuale art. 400 (norma transitoria).
Il “RUOLO” lo troviamo, anche, nei seguenti articoli del DdL:
a) art. 5 (si riferisce agli Istituti penitenziari),
b) art. 8, comma 11, ma è una norma transitoria! (spiegato in: Ologrammi dal futuro…)
c) art. 9, comma 2, ma si tratta di norma truffa perché ci si ritrova nell’elenco degli ambiti territoriali di appartenenza e quindi è il super sceriffo-preside che decide se incaricarti o no!
– E sempre, l’art. 9, comma 9, richiama l’“articolo 39 della legge n. 449 del 1997”.
– Forse altro errore?… poiché è l’art. 40 che regola il personale della scuola e non l’art. 39, che disciplina, invece, il personale delle pubbliche amministrazioni e il part-time.
E inoltre il comma 2, dell’art. 39, della Legge 449 dice:
“fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall’articolo 40”.
– Quindi, sarebbe bastato rinviare direttamente all’art. 40, invece che all’art. 39.
Ripeto questi non conosco né il DdL né le leggi che stanno per abrogare!
d) art. 11-12 (si riferiscono alla formazione, al periodo di prova e all’aggiornamento)
– come dire: se ti devi aggiornare, se ti devi formare, se ti devo provare, allora sei di ruolo!…..
e) “art. 23, comma 2, lettera c, punto
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;”…
– la norma, si riferisce al sostegno!.. E CON LA DELEGA IL GOVERNO “RIDEFINISCE” IL “RUOLO” DEI PROF. DI SOSTEGNO… chissà che fine faranno?…
– Poi, invece, le parole posti vacanti e/o disponibili sono ripetute: 29 volte, e quasi sempre le due parole (vacanti e disponibili) sono associate all’organico dell’autonomia! Ne consegue che dopo la fase transitoria che durerà qualche anno, tutti i posti dell’AUTONOMIA SARANNO TUTTI POSTI VACANTI E DISPONIBILI!
– E ancora: “
art. 23 (deleghe al governo) comma 2, lettera b, punto 2; l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale.”…
Corollario: IL RUOLO NON C’E’ PIU’! (anche, questo l’avevo già scritto in: Riforma della Scuola; A.D. 2994 ologrammi dal futuro…).
Infine, la parola “sede” di Appartenenza nel ddl Renzi c’è scritta due sole volte, al comma 11, dell’art. 8, (norma transitoria), infatti, questi docenti secondo l’art. 10 comma 12, a partire dall’anno scolastico 2015/16, si ritroveranno anch’essi nel “paniere” degli ambiti territoriali, allora la sede di appartenenza sarà abolita, anche per loro!…
E “dulcis in fundo”!, sempre l’art. 23, comma 2, del ddl 2994, contente deleghe per il governo, prevede alla lettera:
“h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il MAECI ed il MIUR nella gestione rete scolastica e della promozione della lingua italiana all’estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;…. omissis…
2) (..omissis…)…”.. .. …
Quindi, anche i prof delle scuole all’estero, saranno “spediti”, con i criteri che successivamente emanerà il governo; anche loro… tutti a casa! Sì, ma quella di riposo… “à la maison de retraite!”…
Ed ancora sempre art. 23 (delega) comma 2, lettera:
“b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: 1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;…”….2) …. … omissis…
– L’“accesso nei ruoli” si è trasformato in “accesso alla professione”!… di tre anni? Forse!… decide il Governo, e poi il supr-preside!…
– Ultima prova, nel vigente articolo 400, al comma (01), ci sono “incisi” i seguenti periodi:
“di un’effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento” e “numero dei passaggi di cattedra o di ruolo”
Che fine hanno fatto questi due periodi?…. Dov’è il ruolo, dov’è la cattedra, dove sono i posti effettivi di insegnamento?!… Puff..! Spariti, volatilizzati, liquefatti!… come la continuità didattica!…
“Ciliegina sulla torta”!,… l’art 10 (…) comma 4, DdL 2994.
“ 4. In deroga all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 4;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.”
– Se non fosse chiaro, è stato derogato e anche abrogato l’attuale art. 399 T.U. (accesso in ruolo)…
– Allora, ora come si accede al ruolo?… … …
Non si può accedere, perché non c’è più!, visto il comma 4, dell’art. 10 DDL, deroga l’art. 399 T.U. (Sezione II – Reclutamento del personale docente ed educativo) (acceso al ruolo). Escluso il personale scuola infanzia e elementare (art. 10 comma 13)
– Se ancora non vi ho convinto, allora provate a cercare e digitare sul pdf del DdL le seguenti parole; immissione in ruolo, risultato?… Nessuno risultato!…
Infine all’art. 8, comma 6, il DdL Renzi, prevede che “l’organico di diritto resti in vigore solo per il 2015/2016”, per cui quando il DdL sarà a regime 2016/2017, l’organico sarà formato soltanto da posti vacanti e disponibili!…
Questa è la prova delle prove!… che la dovrebbe dire tutta, su questo “Sterco Scolastico”… made in Renzi!!…
La scuola di Renzi: senza ruolo, senza sede, e senza cattedra!…
Vi invito tutti a disertare, e a non Prestarsi a questo gioco della “Supinazione Scolastica”!… Ecco, come Renzi elimina la “Supplentite”!… Assumendo ogni tre anni insegnanti nuovi!… anche perché poi i vincitori del concorso precedente, sempre secondo l’art. 14, non possono reiterare i contratti dopo i trentasei mesi.
E come per incanto le tre SSS, si ripresentano! (… “la Scuola Social Spam” di Renzi = la “Supplentite-Supinazione-Scolastica”)…
Svelato il segreto della “negativa” scuola di Renzi”!…. Senza ruolo, Senza sede, Senza cattedra,!..
ORDINE: Boicottare Tutti i prossimi concorsi a tempo determinato!…
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