Non sono pochi i docenti e in generale le istituzioni scolastiche che nell’anno appena trascorso si sono posti il problema della valutazione degli alunni in piena epidemia Covid, di fronte alla necessità della didattica a distanza, con tutti i disagi che essa ha comportato.
Insomma, bocciare o non bocciare chi non ha profuso il dovuto impegno? Chiudere un occhio, data la situazione problematica straordinaria?
La questione non è più controversa, a seguito di quanto stabilito dal tar del Lazio con sentenza N. 09564 del 14 settembre, per dirimere i contrasti tra una scuola e un’alunna finita nell’elenco dei non ammessi alla classe successiva.
Non ammettere un alunno all’anno successivo è legittimo solo per questioni di condotta, come spieghiamo nell’articolo al link.
Il ricorso non è fondato alla luce di quanto emerge dalla documentazione scolastica prodotta dalla difesa erariale. Il Consiglio di Classe chiamato a valutare alla fine dell’anno scolastico il rendimento dell’alunna in esame, ha espresso un giudizio di non ammissione alla classe superiore fondato sui seguenti elementi: Voto di condotta inferiore a sei, insufficienze diffuse in quasi tutte le discipline, mancanza di impegno nello studio a casa e partecipazione al dialogo educativo in presenza e a distanza, assenza di elementi valutativi non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di dispositivi e di connettività e mancato superamento delle verifiche di recupero delle insufficienze riportate al primo e al secondo trimestre.
E si aggiunge:
Nella vicenda qui in esame, la scuola ha disposto la non ammissione alla classe successiva stante la presenza di molte insufficienze, tra cui spicca quella in condotta; orbene mentre l’ordinanza 11/2020 consente di prescindere largamente dal rendimento scolastico in deroga a quanto stabilito dall’art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009, la stessa deroga non può operare per il voto in condotta che descrive il comportamento dell’alunna e non il rendimento; la condotta non è stata inficiata dalla situazione che ha costretto ad operare con la didattica a distanza e pertanto una grave insufficienza in questo ambito giustifica di per sé la non ammissione alla classe successiva, oltretutto se si accompagna ad un rendimento insufficiente ed ad una scarsa partecipazione alla vita scolastica.
Alla luce della sentenza, vi proponiamo un interessante confronto tratto da un articolo de Il Sole 24 ore che mostra come si valutava prima dell’emergenza Covid e cosa accade oggi, in fase di convivenza col virus.
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che:
La non ammissione alla classe successiva avverrà in mancanza di uno dei tre requisiti.
La scuola del dopo Covid, attenta alle difficoltà che gli alunni possano avere incontrato (o possano ancora incontrare) nel corso dell’anno scolastico, prevede che gli alunni che mostrino delle insufficienze a livello disciplinare, possano essere destinatari di un preciso piano di apprendimento individualizzato con propri obiettivi e strategie didattiche.
Ma nel caso in cui i docenti non abbiano alcun elemento per valutare l’alunno, data la scarsa partecipazione dello stesso, non imputabile, si intende, a difficoltà oggettive di tipo tecnologico e di connessione, in questo caso, il consiglio di classe è legittimato a non ammettere l’alunno alla classe successiva.
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