La nostra Carta costituzionale, all’art. 97, sancisce l’obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso, salvo casi stabiliti dalla legge.
L’espletamento del concorso deve avvenire perché è previsto, dunque, dall’ordinamento italiano e costituisce un fattore inderogabile. Ma la domanda che ci poniamo è: a cosa servono i concorsi, se dopo, o durante, la fase del suo espletamento, già partono i ricorsi e coloro i quali dovessero risultare non vincitori, si fregano le mani perché sono consapevoli che ce la faranno lo stesso?
È questo quello che in questi anni abbiamo assistito nel mondo della scuola, allorché i candidati che non avevano superato le prove concorsuali e quelli che vi avevano partecipato, anche se privi di requisiti, si sono visti, rivolgendosi ai TAR (assistiti da valenti e goliardi avvocati), capovolgere il verdetto ed essere o dichiarati vincitori o addirittura ammessi con riserva per poi superare il concorso e finire nella graduatoria di merito dei vincitori.
Da ciò discende, quindi, che l’eventuale non superamento delle prove concorsuali non deve in alcun modo gettare nella disperazione il candidato non ammesso, perché prima o poi un ricorso giurisprudenziale ci sarà e se non bastasse anche una eventuale classaction (nel caso in cui i danneggiati fossero tanti).
Insomma in Italia qualsiasi concorso pubblico, negli ultimi anni non è mai certo che arrivi alla sua naturale conclusione, ma si porta dietro di sé strascichi a suon di carte bollate.
È questo ciò che è accaduto già nella scuola con il concorso per dirigenti scolastici del 2011, dove ci sono ancora ricorrenti in attesa di sentenza definitiva, ed è quello che sta ora accadendo per la tornata concorsuale dei dirigenti scolastici ancora in corso. Infatti, a seguito della prova preselettiva, in cui sono state riscontrate anomalie sui quesiti formulati od anche disfunzioni tecnichesul corretto funzionamento delle postazioni informatiche, subito si sono allertati i legali amministrativi per istruire i relativi ricorsi davanti ai TAR, da parte dei ricorrenti, ben consapevoli che, con una buona dose di cavilli, codici e codicilli riusciranno a spuntarla.
A ciò si sono aggiunti i candidati della Regione Sardegna, i quali non hanno potuto raggiungere le sedi di esame, a causa del maltempo ed hanno chiesto al MIUR di reiterare la prova scritta che si rifarà il prossimo 13 dicembre. Insomma la giurisprudenza amministrativa italiana non pone mai la parola “fine” ad un pubblico concorso, ma lascia sempre aperto uno spiraglio, per cui qualsiasi esito concorsuale, è ormai prassi, si sa come inizia…ma non si sa come andrà a finire perché la querelle potrebbe durare diversi anni tra TAR regionale, TAR del Lazio e Consiglio di Stato. Oltre al concorso per dirigenti scolastici, negli ultimi tempi, abbiamo assistito ad altre vicende amministrative che hanno riguardato gli iscritti nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) e i diplomati magistrali che sperano con i miracoli della giurisprudenza amministrativa di vedersi al più presto riconosciuto abilitante all’insegnamento il diploma di maturità conseguito prima del 2000.
Quindi qualsiasi tipologia di concorso costituisce, da un lato un meccanismo di partecipazione sancito dalla Costituzione Italiana, e dall’altro lavoro sicuro per i legali amministrativi che devono esperire le pratiche dei ricorrenti che si sentono lesi dei propri diritti di esclusione dalla tornata concorsuale. Tuttavia in Italia…tutti i miracoli sono possibili di questi tempi!
Mario Bocola