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La scuola e il costo standard, alcune precisazioni

In riferimento ai commenti da Vincenzo Pascuzzi, pubblicati su Tecnica della Scuola in ordine alle dichiarazione di Suor Anna Monia, osservo che:

Vi si afferma che “l’obbligo scolastico vale per tutti ricchi e poveri” ma non è rispondente alla realtà. Infatti, in Italia i “ricchi!” possono non frequentare la scuola, basta che si presentino agli esami finali. I poveri invece, non potendo scegliere altra scuola o l’istruzione parentale, sono obbligati a frequentare la scuola gratuita di Stato. Tant’è che la Costituzione, definisce “obbligatoria l’istruzione, non la frequenza scolastica (articolo 34).

Si limita il significato dell’appellativo di “pubblico” riferendolo solo al gestore degli uffici, mentre il concetto si è evoluto in questi decenni e si riferisce anche ad “attività di interesse generale (art 118 della Costituzione), Tant’è che nei vocabolari il termine “pubblico” viene attribuito ai “ servizi aperto a tutti, di comune utilità” come sono e devono essere le scuole pubbliche paritarie (legge 62 – 2000).

Non si motiva il perché contesti l’analogia tra “diritto alla salute fisica e diritto all’istruzione della persona, inteso come benessere intellettuale – formativo”. Se “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e non obbliga nessuno a un determinato trattamento sanitario” (art 32 della Costituzione), per quale motivo la Repubblica nel tutelare “il diritto della persona all’istruzione, riconosciuto esplicitamente dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (art 14), dovrebbe costringere il cittadino al servizio scolastico statale, ricorrendo al ricatto della gratuità e alla sanzione della retta aggiuntiva a chi opta per un servizio scolastico diverso?

Vi si contesta l’analogia del diritto all’istruzione con il diritto alla salute poi nel testo si mette sullo stesso piano il diritto all’istruzione con la scelta della vacanza o dell’autovettura!

La libertà di scelta della scuola è riconosciuta in tutti i Parsi democratici avanzati in quanto è tra “i diritti inviolabili della persona” e la Repubblica dovrebbe garantirla a tutti, “rimuovendo gli ostacoli economici che ostacolano e limitano di fatto tale libertà (art 3 della Costituzione).

La titolare, destinataria dell’investimento pubblico in favore dell’istruzione, come della salute, è la persona (o il genitore fino a che il figlio è minorenne) e non l’istituto scolastico né l’ospedale privato o statale che sia. Ospedali e scuole sono strutture strumentali al fine del servizio alla persona. Il “senza oneri per lo Stato” stabilito dalla Costituzione riguarda le scuole non le persone e le famiglie.

In Italia si consuma da sempre una palese ingiustizia e discriminazione nei riguardi dei poveri, impediti nell’esercizio della libertà di scelta educativa. Disattendendo che “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (art 33 della Costituzione), iniziando, però, dalla famiglia fino alla scuola e alla società. “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli” (art 30 della Costituzione).

Curiosa l’interpretazione che si dà della legge 62 – 2000, ridotta a “semplice giustapposizione o insieme di istituti!” quando, invece, vi riconosce per la prima volta che “ Il sistema nazionale di istruzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Forse che occorreva una legge per elencare gli istituti esistenti?

In sintesi mi pare che le numerose obiezioni e puntualizzazioni del signor Vincenzo, traggano origine da impostazioni giuridiche superate da decenni nelle democrazie avanzate, dove la scuola non è più intesa come “apparato ideologico di Stato” ma come “comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica” (art 3 del D.Lgs. 297 – 1994). “L’autonomia didattica delle scuole è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere” (art 21 legge 59 – 1997 comma 9).

Giuseppe Richiedei

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