La sentenza della suprema corta è riportata da “Ilmediano.it” che racconta il motivo del contendere tra una ragazza e il ministro dell’istruzione. Quest’ultimo, denunciato dall’alunna perché aveva subito ustioni, gravi e deturpanti, “in orario di lezioni” da parte di un compagno di classe, si era appellato, ritenendo infondata la denuncia a causa del fatto che sia la ragazza “vittima” e sia il suo compagno di classe, causa dell’incidente, erano entrambi maggiorenni.
Per tale motivo, sosteneva il Miur, all’epoca il danneggiante era maggiorenne e dunque erano attenuati i doveri di vigilanza degli insegnanti sugli alunni. Il Tribunale accoglie le ragioni sostenute dal Ministero, mentre la successiva Corte di appello accoglie l’appello della ragazza. Per tale motivo la questione finisce in Cassazione civile, III sez., che però, scrive “Ilmediano.it”, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha accolto le ragioni della ragazza.
“La suprema Corte ha precisato che la domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.”
Quanto in particolare ai suddetti obblighi accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina nel R.D. 30 aprile 1924:
“I Professori devono Trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione” e “assistere all’ingresso e all’uscita dei propri alunni”, e nella legge del 1980 n. 312, per effetto della quale l’Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola.
“Quindi correttamente, sulla base dei fatti rappresentati dalla ragazza, i giudici di secondo grado hanno affermato che l’amministrazione non aveva provato di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative al fine di impedire l’evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita (approvata dal collegio dei docenti), ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze.”
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