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La scuola nel collegato alla finanziaria ’99

Con i commi dall’8° al 12° dell’art. 19 il Ministero intende organizzarsi per prepararsi all’attuazione dell’autonomia. Quindi viene previsto l’utilizzo di un contingente di 400 unità, fra docenti e dirigenti scolastici forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, da collocare fuori ruolo e supportare l’Amministrazione centrale e periferica per i compiti connessi con la piena autonomia. Di converso viene soppresso l’art. 456 del Testo Unico che prevedeva l’utilizzazione di 1000 unità in compiti connessi con la scuola. Restano salvi: il contingente impegnato nelle attività previste dalla legge 309/90 sulle iniziative di educazione e prevenzione, i comandi presso gli ISEF, IRRSAE, CEDE e Biblioteca di documentazione pedagogica nonché i comandi presso enti o organismi stranieri.
Sono previsti finanziamenti alle associazioni professionali del personale direttivo e docente impegnati nel campo della formazione e al finanziamento di progetti di ricerca sull’innovazione didattica e sulla dispersione scolastica.
Viene regolamentata, al comma 11, l’aspettativa non retribuita: dirigenti e docenti, che hanno superato il periodo di prova, potranno chiedere un anno di aspettativa ogni dieci anni di servizio con possibilità di provvedere a loro spese alla copertura previdenziale.
Al comma 12 è prevista la possibilità di attivare corsi di specializzazione e perfezionamento in tutti gli istituti di secondo grado, in attuazione dei nuovi precetti apportati dal D.L.vo n. 112/98 che hanno come obiettivo l’ottimizzazione delle risorse nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale.
Di scuola si parla, poi, al successivo art. 22 con l’introduzione di meccanismi di monitoraggio dei flussi di cassa per tenere sotto controllo la spesa del Ministero in relazione, anche, al controllo del numero dei dipendenti (ricordiamo la riduzione del 3% del personale della scuola entro il 31 dicembre 1999, prevista dall’art. 40 della legge n. 449/97).
Vengono definiti, altresì, al 2° comma i limiti di finanziamento delle istituzioni scolastiche che, per il 1999, dovranno essere contenuti sulla base dei dati del conto consuntivo del 1997 incrementati del 6 per cento, mentre per gli anni 2000 e 2001, non debbono essere superiori agli stanziamenti dell’anno precedente, con l’incremento di un punto oltre il tasso di inflazione programmato.
Una nota interessante è contenuta nel comma 5, dove viene prevista in via sperimentale, in alcuni Provveditorati ed istituzioni scolastiche, una più ampia autonomia nella gestione delle risorse disponibili senza vincoli di destinazione della spesa, anche in deroga alle norme di contabilità generale.

Redazione

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