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La scuola nella Finanziaria

Il testo della Finanziaria 2008 approvato nella serata del 15 novembre dall’Aula di Palazzo Madama, senza il ricorso alla fiducia da parte del Governo, con 161 voti favorevoli e 157 contrari, passa alla Camera dei deputati per essere discusso e poi votato.
Per quanto riguarda la scuola l’art. 94 della nuova Finanziaria ripristina i concorsi ordinari con cadenza biennale per il reclutamento dei futuri docenti (fino al loro esaurimento si attingerà comunque dalla apposite graduatorie dei docenti per la quota del 50% dell’accesso ai ruoli dell’insegnamento), abrogando l’art. 5 della legge n. 43 del 28 marzo 2003 e il decreto legislativo n. 227 del 17 ottobre 2005.
L’art. 94 della Finanziaria si occupa in modo specifico del “rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola”. 
Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, infatti, vengono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 234/2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo (ad esempio classico e scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione.
 
Per quanto concerne questi due punti, nel mondo della scuola si paventa una rilevante diminuzione di insegnanti nelle prime classi dei licei. Riportare l’orario settimanale di lezione dei corsi sperimentali all’orario di quelli ordinamentali comporterebbe una diminuzione di ore di insegnamento e conseguentemente di cattedre. A sua volta, la diminuzione di classi causata dalla loro costituzione sulla base del numero complessivo degli iscritti, diversamente da quanto avviene con la procedura basata sulle scelte di indirizzo che talvolta determina classi di pochi iscritti in determinati indirizzi, va nella direzione di un’ulteriore riduzione di posti. 
E questo, certamente, è uno dei motivi per i quali le organizzazioni sindacali confederali del comparto scuola hanno richiesto, il giorno dopo il voto al Senato, al presidente della VII commissione della Camera dei deputati, Pietro Folena, un’audizione in merito ai contenuti previsti nel disegno di legge per la Finanziaria 2008.
Il comma 1 dell’art. 94 si compone anche delle seguenti lettere:
c) il secondo periodo del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 255/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333/2001, è sostituito dal seguente: “Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998.”;
d) l’assorbimento del personale di cui al comma 609 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.
Vengono anche determinate le economie di spesa derivanti dagli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), dell’art. 94.
Inoltre, al comma 7 dell’art. 94 si precisa che con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo che tenda a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel suddetto atto di indirizzo.
Ma di scuola si occupano anche altri articoli della Finanziaria: ad esempio, l’art. 9, comma 39, in tema di autoaggiornamento e formazione degli insegnanti stabilisce che per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% delle spese, fino ad un importo massimo, delle spese sostenute, di 500 euro.
Di edilizia scolastica si occupa il comma 2 dell’art. 67, nel quale si stabilisce che il fondo di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, viene incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
 

Pubblichiamo nel box degli “Approfondimenti” uno stralcio del disegno di legge n. 1817 riguardante gli articoli sulla scuola approvato al Senato il 15 novembre 2007.

Redazione

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