E’ quanto ha recentemente ricordato il Tribunale di Siena con sentenza n. 578 del 22 dicembre 2023.
La normativa sulla seconda lingua comunitaria nella scuola media è molto chiara.
Se c’è un docente di seconda lingua in servizio nella scuola, la sua cattedra non può essere intaccata.
E ciò non solo nel caso in cui il docente perderebbe il posto, ma anche nel caso in cui la cattedra interna si dovesse trasformare in “C.O.E.”, vale a dire Cattedra Orario Esterna, dunque con completamento in un’altra scuola.
La circolare sugli organici mette addirittura le mani avanti.
L’Ufficio Territoriale non può accettare richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria persino quando queste non comporterebbero nell’immediato, ma solo “a regime” (vale a dire negli anni successivi) tale trasformazione.
Nonostante la chiarezza del dato normativo, accade sovente che – pur di avere nuove iscrizioni- i Dirigenti Scolastici propongano di attivare indirizzi linguistici ulteriori rispetto a quelli già presenti nel piano dell’offerta formativa.
E’ il caso per esempio dello spagnolo piuttosto che del francese, o addirittura dell’inglese “potenziato” (in pratica solo inglese come lingua straniera) a discapito delle altre lingue.
Si tratta dell’intento di accontentare le famiglie, quasi che la scuola fosse un supermercato, col compito diesaudire le richieste dei clienti.
In questi ultimi anni si è assistito ad una deriva aziendalistica del sistema scolastico (managerialità, efficienza, utilizzo discrezionale delle risorse umane da parte dei Dirigenti Scolastici), deriva che ha già prodotto effetti collaterali non desiderati.
Basti pensare a tutti i casi di studenti vittime di infortuni anche mortali, inviati senza alcuna formazione in tema di sicurezza e/o privi delle indispensabili misure di protezione antinfortunistica, nell’ambito dell’alternanza “scuola/lavoro”.
La materia trova regolamentazione nel decreto sugli organici.
In particolare, il D.P.R. n. 81/2009, all’art. 14, comma 2, stabilisce che “eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero”.
Qualora si lasciasse “mano libera” ai Dirigenti Scolastici (anche a costo di violare le disposizioni legislative e regolamentari e mettendo in secondo piano i diritti dei dipendenti), si rischierebbe un danno erariale in quanto l’Amministrazione dovrebbe comunque retribuire il docente di ruolo perdente posto e per di più pagare il docente assunto in sua vece.
D’altra parte, per il Ministero è assolutamente indifferente se un alunno si iscrive ad una scuola piuttosto che ad un’altra e questo proliferare di “offerte” sulla lingua straniera può essere visto solo nel quadro di un’assurda “concorrenza” tra scuole, certamente contraria alla cultura e allo spirito di un sistema scolastico nazionale.
Il caso affrontato dal Tribunale di Siena riguardava appunto la proposta di attivare in una prima l’insegnamento dell’inglese potenziato (per la verità già inserito nel piano dell’offerta formativa) in luogo dello spagnolo, in quanto i genitori avevano espresso tale preferenza all’atto delle iscrizioni.
Se non che, il regolamento d’istituto prevedeva in quest’evenienza (vale a dire nel caso in cui non si fosse riusciti ad attivare tre prime di spagnolo) un reindirizzamento delle richieste, se necessario anche mediante sorteggio.
Il Dirigente Scolastico – incurante della normativa e persino delle deliberazioni degli organi collegiali del suo istituto- attivava, col consenso del competente Ufficio Scolastico Territoriale, la terza prima di inglese potenziato, lasciando solo due prime di spagnolo e costringendo la docente titolare a completare il proprio orario in un’altra scuola.
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