Attualità

La seconda lingua comunitaria non si tocca: il caso affrontato dal Tribunale di Siena

E’ quanto ha recentemente ricordato il Tribunale di Siena con sentenza n. 578 del 22 dicembre 2023.

La seconda lingua nella scuola media

La normativa sulla seconda lingua comunitaria nella scuola media è molto chiara.

Se c’è un docente di seconda lingua in servizio nella scuola, la sua cattedra non può essere intaccata.

E ciò non solo nel caso in cui il docente perderebbe il posto, ma anche nel caso in cui la cattedra interna si dovesse trasformare in “C.O.E.”, vale a dire Cattedra Orario Esterna, dunque con completamento in un’altra scuola.

La circolare sugli organici  mette addirittura le mani avanti.

L’Ufficio Territoriale non può accettare richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria persino quando queste non comporterebbero nell’immediato, ma solo “a regime” (vale a dire negli anni successivi) tale trasformazione.

La “scuola azienda”

Nonostante la chiarezza del dato normativo, accade sovente che – pur di avere nuove iscrizioni- i Dirigenti Scolastici propongano di attivare indirizzi linguistici ulteriori rispetto a quelli già presenti nel piano dell’offerta formativa.

E’ il caso per esempio dello spagnolo piuttosto che del francese, o addirittura dell’inglese “potenziato” (in pratica solo inglese come lingua straniera) a discapito delle altre lingue.

Si tratta dell’intento di accontentare le famiglie, quasi che la scuola fosse un supermercato, col compito diesaudire le richieste dei clienti.

La deriva aziendalistica del sistema scolastico

In questi ultimi anni si è assistito ad una deriva aziendalistica del sistema scolastico (managerialità, efficienza, utilizzo discrezionale delle risorse umane da parte dei Dirigenti Scolastici), deriva che ha già prodotto effetti collaterali non desiderati.

Basti pensare a tutti i casi di studenti vittime di infortuni anche mortali, inviati senza alcuna formazione in tema di sicurezza e/o privi delle indispensabili misure di protezione antinfortunistica, nell’ambito dell’alternanza “scuola/lavoro”.

Ciò che è importante sapere: la normativa sugli organici

La materia trova regolamentazione nel decreto sugli organici.

In particolare, il D.P.R. n. 81/2009, all’art. 14, comma 2, stabilisce che “eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero”.

Mano libera?

Qualora si lasciasse “mano libera” ai Dirigenti Scolastici (anche a costo di violare le disposizioni legislative e regolamentari e mettendo in secondo piano i diritti dei dipendenti), si rischierebbe un danno erariale in quanto l’Amministrazione dovrebbe comunque retribuire il docente di ruolo perdente posto e per di più pagare il docente assunto in sua vece.

D’altra parte, per il Ministero è assolutamente indifferente se un alunno si iscrive ad una scuola piuttosto che ad un’altra e questo proliferare di “offerte” sulla lingua straniera può essere visto solo nel quadro di un’assurda “concorrenza” tra scuole, certamente contraria alla cultura e allo spirito di un sistema scolastico nazionale.

Il caso affrontato dal Tribunale di Siena

Il caso affrontato dal Tribunale di Siena riguardava appunto la proposta di attivare in una prima l’insegnamento dell’inglese potenziato (per la verità già inserito nel piano dell’offerta formativa) in luogo dello spagnolo, in quanto i genitori avevano espresso tale preferenza all’atto delle iscrizioni.

Se non che, il regolamento d’istituto prevedeva in quest’evenienza (vale a dire nel caso in cui non si fosse riusciti ad attivare tre prime di spagnolo) un reindirizzamento delle richieste, se necessario anche mediante sorteggio.

Il Dirigente Scolastico – incurante della normativa e persino delle deliberazioni degli organi collegiali del suo istituto- attivava, col consenso del competente Ufficio Scolastico Territoriale, la terza prima di inglese potenziato, lasciando solo due prime di spagnolo e costringendo la docente titolare a completare il proprio orario in un’altra scuola.

Giochetto che è costato all’Amministrazione una pesante condanna alle spese processuali.

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

Assegnazione provvisoria 2024, può essere richiesta anche da chi ha gravi esigenze di salute

Una nostra lettrice ci chiede se avendo la precedenza dell'art.21 della legge 104/92, ha diritto…

06/07/2024

In Italia mancano oltre 100 mila professionisti tecnici, cosa può fare la scuola

Esiste un forte disallineamento tra la domanda di professioni tecniche e persone qualificate disponibili e…

06/07/2024

Maturità 2024, strade interrotte per l’alluvione: l’elicottero porta la studentessa agli esami

Alla Maturità in elicottero. È questa la storia di Gaja, una ragazza che vive a…

06/07/2024

Maturità 2024, studenti brillanti escono con voti bassi: possono fare ricorso? Si parte dalla richiesta di accesso agli atti

Continua a tenere banco la vicenda degli studenti brillanti e con voti ottimali che si…

06/07/2024

Assegnazioni provvisorie 2024, come incideranno sulle Gps e sulla disponibilità dei posti?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…

06/07/2024