È sempre il Tar o il Consiglio di Stato a diramare le questioni più spinose della scuola, o meglio: basta un buon legale e talvolta si risolvono problemi altrimenti sottotraccia, anche se questo caso sembra abbastanza particolare.
L’alunno maltrattato dal prof?
I fatti riguardano un alunno di una seconda classe della scuola secondaria di secondo grado, il quale sarebbe stato oggetto, insieme ai suoi compagni, di presunti e reiterati maltrattamenti da parte di un professore.
Proprio a causa di tali presunte vessazioni, il profitto non è stato sufficiente a consentire la promozione dell’alunno, mentre il Consiglio di classe, invece di valutare anche la condotta del docente, si era limitato a calcolare la media aritmetica dei voti del ragazzo senza considerare le variabili personali, temporali ed ambientali, e conseguentemente ne avevano disposto la bocciatura.
Tuttavia il giudice di primo grado non ha ritenuto sufficiente la tesi dei genoitori del ragazzo e ne aveva respinto le doglianze, facendo leva sul rendimento scolastico insufficiente.
L’appello
L’apello ha però stravolto la sentenza di primo grado, accordando al discente piena tutela, partendo proprio dalla situazione di turbamento e disagio paventata dal ricorrente, e, anche in considerazione della denuncia querela formulata dai genitori, ha disposto un approfondimento istruttorio circa la consistenza dei fatti addebitati al docente.
I documenti della scuola hanno dato torto al prof
Ebbene il giudice d’appello disponeva un’ampia istruttoria, raccomandando all’amministrazione di fornire ogni elemento utile per chiarire i fatti ed altresì, d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che fossero nella disponibilità della pubblica amministrazione. E così veniva accordata un’importanza imprescindibile alla situazione specifica patita dall’alunno e pure alla immotivata inerzia dell’amministrazione, che così diventano il fondamento della decisione d’appello.
L’inerzia del Consiglio di classe
L’inerzia immotivata su rilievi irrinunciabili ai fini della definizione del contenzioso, ha condotto all’accoglimento dell’appello con conseguente ammissione dell’alunno alla classe successiva.