Nel 2016 un gruppo di genitori organizzò un ricorso al Tar di Napoli denunciando la suddivisione di 43 alunni, di cui 5 disabili, in due classi.
Il giudice accettò il ricorso e con la sentenza 4706/2016 ricordò che la soglia di 20 alunni (qualora in classe sia presente una o più disabilità) rappresenta “ un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa, nonché una forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione”. Inoltre, il giudice evidenziò che quando l’edificio scolastico è ubicato in una zona ad altro rischio sismico, la soglia massima di alunni per classe deve per obbligo scendere a 17.
Se non ci sono alunni disabili il Dirigente Scolastico deve attenersi ai seguenti limiti:
- scuola dell’infanzia: minimo 18, massimo 26 alunni per classe;
- scuola primaria: minimo 15 (il limite si abbassa a 10 nei Comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche), massimo 26 alunni per classe;
- scuola secondaria di I grado: minimo 18, massimo di 27 (il limite si abbassa a 18 nei Comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche);
- scuola secondaria di II grado: minimo 27, massimo 30 alunni per classe.
Si ricorda che l’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la sua particolare posizione geografica, nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica. La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della Penisola, lungo la dorsale appenninica (Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Beneventano, Irpinia), in Calabria e Sicilia e in alcune aree settentrionali, come il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale. Solo la Sardegna non risente particolarmente di eventi sismici.