Dalla sentenza emerge che i dirigenti scolastici non hanno il potere di applicare provvedimenti sanzionatori atti a sospendere dal servizio i docenti. Il giudice del lavoro torinese ricorda che la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, come è disposta dalla legge 150/2009, non è invece prevista, dall’ordinamento scolastico cioè dal testo unico in materia di istruzione, per i docenti. Infatti all’art. 494 (Sospensione dall’insegnamento fino a un mese) della legge 297/94 è scritto che la sospensione dall’insegnamento consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497.
La sospensione dall’insegnamento fino a un mese viene inflitta: per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
La sentenza n. 1434 emessa dal Tribunale di Torino, depositata il 3 giugno scorso evidenzia la contraddizione del decreto Brunetta per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni di sospensione dal servizio dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, sostenendo che il dirigente non può andare oltre la censura.
Per cui se la sanzione disciplinare è tale da prevedere una sanzione che vada oltre la censura, secondo quanto asserito dal giudice del tribunale di Torino, il dirigente scolastico deve procedere secondo quanto previsto dall’ordinamento scolastico e quindi deve trasmettere gli atti all’ufficio per i provvedimenti disciplinari territorialmente competente. Sulla questione sta ragionando da tempo la Gilda insegnati che attraverso i suoi dirigenti sindacali inquadra la sentenza di Torino in un vero e proprio filone giurisprudenziale che ha preso corpo e sostanza da quando è entrata in vigore la famigerata legge Brunetta.
La stessa Gilda insegnanti chiede al Miur chiarimenti precisi sull’utilizzo appropriato dell’applicazione delle sanzioni disciplinari da parte dei dirigenti scolastici, in modo che si tenga conto della specificità dell’ordinamento scolastico che è palese non essere stato abrogato dalla legge Brunetta.
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