Troppo spesso si sente parlare, inopportunamente e senza un riferimento legislativo di supporto, di docenti supplenti licenziati, ad esempio, prima delle vacanze natalizie oppure messi in ferie d’ufficio ed a volte anche a loro insaputa.
Per evitare di incorrere in provvedimenti illegittimi e privi di fondamento giuridico, è utile leggere con attenzione l’art. 40 del Ccnl scuola vigente. In tale norma contrattuale si disciplina il rapporto di lavoro del supplente assunto a tempo determinato.
Nei casi di assunzione di un supplente in sostituzione di personale assente, docente o ata che sia, è evidenziato nel comma 3 del suddetto articolo, che qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
Rileva esclusivamente a tal fine l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. In questo comma 3 si specifica anche che le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile. In buona sostanza un docente supplente che è stato assunto almeno sette giorni prima dell’inizio delle vacanze natalizie, per cui il titolare non rientrerà in servizio prima dei sette giorni successivi al termine delle stesse vacanze, dà diritto al supplente di essere retribuito anche per tutte le vacanze natalizie. Se ad esempio un docente titolare si dovesse assentare dal 15 dicembre al 15 gennaio in un’unica soluzione, il supplente dovrà essere retribuito anche per il periodo delle vacanze natalizie. Tale periodo vale oltre che economicamente anche giuridicamente, per esempio per il punteggio di servizio.
Durante le vacanze di Natale il docente supplente non potrà essere messo in ferie d’ufficio, in quanto non le ha richieste e poi non le ha nemmeno maturate. Se invece il docente titolare rientra in servizio il giorno prima delle vacanze, il docente supplente non ha diritto a fruire del pagamento delle vacanze di Natale, nemmeno nel caso fosse richiamato in servizio dalla stessa scuola il giorno dopo la befana. È quindi importante conoscere bene, per chi si trova con un contratto di lavoro a tempo determinato nella scuola, l’art.40 del Ccnl, in modo di evitare licenziamenti e riassunzioni del tutto illegittime.
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