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La supplenza fino all’avente diritto può essere lasciata per una annuale

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Accettare o non accettare la nomina in ruolo ha conseguenze importanti sul proprio futuro professionale.

Sono ore febbrili per molti docenti che sono entrati in ruolo nella fase C e che entro le ore 15.59 del prossimo 20 novembre dovranno accettare, tramite istanze on line del Miur, la destinazione provinciale provvisoria che è stata loro assegnata.
A tal proposito è utile ricordare che la mancata accettazione della nomina sarebbe considerata come una vera e propria rinuncia al ruolo con la conseguente cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento e del concorso 2012. Né bisogna dimenticare che i docenti che hanno in corso un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, su spezzone o su cattedra, a seguito di convocazione dell’ufficio scolastico provinciale o del dirigente scolastico, raggiungeranno la sede al termine della scadenza del loro contratto.
Ma fino a quando è possibile stipulare un contratto annuale che consenta al docente di raggiungere la sede di ruolo al termine del contratto di supplenza? Questa data coincide con la scadenza del termine di accettazione del ruolo in fase C, cioè il 20 novembre 2015.
In buona sostanza il docente che entro la data del 20 novembre 2015 si trova con una supplenza annuale al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, prenderà servizio nella sede di ruolo o il 1° settembre o il 1° luglio 2016, fatti salvi i casi dei docenti impegnati negli esami di Stato del II ciclo che assumeranno il servizio il giorno successivo la conclusione di detti esami.
Ci sono poi i casi di docenti che hanno supplenze fino all’avente diritto e chiedono se tale supplenze consentono la presa di servizio differita nella sede di ruolo. La risposta è negativa, infatti chi ha la supplenza fino all’avente diritto è obbligato a prendere servizio, anche in altra provincia, nella sede di ruolo assegnata in fase C.
A tal proposito è utile precisare che la supplenza fino all’avente diritto può essere lasciata per una annuale, infatti all’art.8 comma 2 del DM 131/2007 è scritto che il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. Questo è il caso di un docente immesso in ruolo nella fase C a Sassari che essendo di Messina è riuscito oggi, proprio in zona Cesarini, a lasciare la supplenza fino all’avente diritto in una scuola della sua città e prendere una supplenza fino al 30 giugno sempre nella sua città. 
In questo caso il docente non dovrà partire per la Sardegna.