Disposizioni generalmente poco chiare e talvolta addirittura contradditorie. Uno spreco di risorse umane, temporali, organizzative, che ha visto più penalizzate proprio le scuole più solerti nell’applicazione della nuova normativa.
La frase contenuta nel D.L. n. 137 del 1º settembre 2008, poi convertito nella legge n.169 del 30 ottobre 2008, che “la valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo” ha provocato una telenovela infinita circa i criteri da applicare per il cinque, cioè la bocciatura, prima ristretti ai casi gravi con almeno 15 giorni di sospensione, come previsto dal DM n. 5 del 16 gennaio 2009, e poi “liberalizzati” lasciando più autonomia alle scuole, con il nuovo regolamento concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, approvato il 13 marzo 2009 dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi privo di efficacia giuridica.
Nel frattempo sono uscite l’O.M. n. 40 dell’8 aprile 2009, con le istruzioni per lo svolgimento degli esami di Stato, recante la precisazione che “il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso”, e la C.M. n. 46 del 7 maggio 2009, sempre in materia di esame di Stato nella secondaria di secondo grado, con l’ulteriore precisazione che il voto di comportamento, per l’anno scolastico corrente “concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell’ammissione all’esame stesso sia della definizione del credito scolastico”.
Finita? Pare di no. La recentissima C.M. n. 50 del 20 maggio 2009, a firma del Direttore Generale Mario Dutto, “chiarisce” quali sono le regole da seguire per l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e richiama, per il voto di condotta, nientemeno che i criteri e le modalità applicative del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, abrogato dal successivo regolamento del 13 marzo, ma evidentemente ancora valido visto che quest’ultimo non è mai entrato formalmente in vigore!
Una domanda sorge spontanea: visto che serietà, rigore, valutazione del comportamento erano un punto qualificante della strategia del Ministero guidato dalla Gelmini, con il favore -all’inizio- della maggioranza degli italiani (v. sondaggio Eurispes), perché non si è scelta e portata avanti una linea chiara, coerente, ben costruita?
Si riportano, in dettaglio, i punti salienti delle varie puntate.
Decreto-legge n. 137 del 1º settembre 2008, poi convertito nella legge n.169 del 30 ottobre 2008
Art. 2: in sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento dello studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, con riferimento a qualsiasi attività di rilievo educativo svolta anche fuori di essa. Dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata con voto numerico espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo.
Le innumerevoli dichiarazioni del Ministro
“La valutazione del comportamento non può più essere separata dalla valutazione del profitto.D’ora in avanti a scuola, gli studenti delle scuole medie e superiori che prenderanno 5 in condotta saranno bocciati.Non basteranno più, quindi, voti alti nelle materie scolastiche per essere promossi, ma bisognerà avere un comportamento sempre corretto”.
D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 “Valutazione del comportamento degli studenti”
Specifica i criteri per il voto di condotta inferiore a sei decimi.
La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente, si riferisce alla sua maturazione e crescita civile e culturale relativamente all’intero anno scolastico.
Il voto inferiore alla sufficienza comporta la non ammissione automatica al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
Il voto inferiore alla sufficienza può essere attribuito dal consiglio di classe soltanto:
a) in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità sanzionati con sospensioni per periodi superiori a quindici giorni;
b) in mancanza di apprezzabili e concreti miglioramenti.
Le scuole sono tenute a curare con attenzione il coinvolgimento delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli (Patto educativo di corresponsabilità, informazione, ecc…)
C.M. n. 10 del 23/1/2009 “Valutazione degli apprendimenti e del comportamento”
Precisa che il voto di condotta “concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio”.
Comunicato stampa del 26 gennaio 2009 (dopo soli 10 gg dal D.M. del 16 gennaio, si cambia!)
Annunciati nuovi provvedimenti per meglio definire il 5 in condotta “il Ministero sta ora preparando il Regolamento di coordinamento delle norme relative alla valutazione… Si tratta di un decreto con il quale saranno, tra l’altro, meglio ridefiniti i criteri della valutazione del comportamento. In pratica sarà data maggiore libertà alle scuole di decidere in autonomia quando assegnare il 5 in condotta. In merito, il limite dei 15 giorni di sospensione per l’attribuzione dell’insufficienza, contenuto nel decreto sulla valutazione del comportamento emanato lo scorso 16 gennaio, potrebbe essere eliminato già a partire dagli scrutini del secondo quadrimestre…”
Nuovo Regolamento approvato il 13 marzo 2009 dal CdMconcernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” (non ancora pubblicato in G.U.)
Cambia i criteri del 5 in condotta e toglie i paletti fissati dal D.M. del 16 gennaio, che collegava il cinque in condotta a sospensioni per periodi superiori a quindici giorni.
Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, la valutazione del comportamento degli alunni, con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale, è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno che si sia reso responsabile di comportamenti gravi oppure dell’inosservanza dei propri doveri (frequenza regolare, impegno assiduo, rispetto verso tutto il personale scolastico e i compagni, corretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici) e al quale sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, come previsto nei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche a norma del D.P.R. n. 249/1998, art.4.
L’art.14, c.6. recita “E’ abrogato il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5”.
Ordinanza ministeriale n. 40 dell’8 aprile 2009, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato – Anno scolastico 2008/2009
“Ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso”
Per il corrente anno scolastico, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la media del “sei” (con riferimento al D.M. del 22/5/2007, n. 42).
C.M. n. 46 del 7 maggio 2009, Valutazione del comportamento ai fini dell’esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009)
“In relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle scuole e al fine di evitare interpretazioni non uniformi, si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente”. Con riferimento all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma, pertanto, che “il voto di comportamento, per l’anno scolastico corrente (art. 2, comma 1dell’O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini siadell’ammissione all’esame stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane, ovviamente, l’esclusione dall’esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi”.
C.M. n. 50 del 20 maggio 2009, “Disposizioni in vista della conclusione dell’anno scolastico 2008-2009”, art. 1
Nella scuola secondaria di primo grado
In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono:
• la validità di frequenza delle lezioni;
• un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio;
• un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento.
Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5.
Nella scuola secondaria di secondo grado
In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi:
• in ogni disciplina di studio;
• nel comportamento.
Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5.