Home I lettori ci scrivono La transitorietà degli organici come atto dovuto della riforma “Gelmini”

La transitorietà degli organici come atto dovuto della riforma “Gelmini”

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La previsione del collega Lucio Ficara, purtroppo, è stata confermata anche nel 2013 dalla prassi scolastica tendente a salvaguardare l’anzianità di servizio dei docenti. L’errore politico è a monte e risiede nel fatto che la cattedra della A049, prevista per i licei, è stata snaturata in una cattedra A047 perché quest’ultima classe di concorso è stata inserita (ma non solo questa!) nell’insegnamento di Matematica del triennio dei licei, nelle recenti tabelle di confluenza. Probabilmente molti non sanno che gli insegnanti di ruolo nella A049 possono, a differenza di quelli nella A047, accedere all’insegnamento solo nei licei; sebbene, inizialmente, si pensasse che i primi potessero insegnare “ovunque”, in realtà, nelle domande di trasferimento non possono accedere a molte scuole se non dietro richiesta di passaggio di cattedra. Tra l’altro un docente della A049 non può nemmeno chiedere il passaggio di ruolo (A059) nelle scuole secondarie di primo grado. Analoghe problematiche emergono anche per altre classi di concorso che prevedono discipline “atipiche”.
Tutto ciò perché non ha avuto luogo la tanta “agognata” ed attesa operazione di riforma delle classi di concorso.
In questo disordine normativo cui segue inevitabilmente il pieno sviluppo d’un sistema entropico, l’ impianto delle graduatorie “incrociate”, adottato dalle scuole come vera e propria panacea, sta conducendo inevitabilmente ad una consistente riduzione di cattedre orario della A049 (cosa ben visibile negli organici di diritto a fine anno) a favore della A047 (e non solo) con una progressiva cancellazione della classe di concorso in questione. Per rispondere al collega, io sostengo che, a questo punto, non si tratta solo di transitorietà di organici perché, in realtà, quest’apparente provvisorietà nasconde una prassi che si sta consolidando e che si prefigge, probabilmente, un fine ben preciso a molti sconosciuto.
A questo punto, mi pongo la domanda su quale sia il reale significato delle disposizioni della nota del 21/3/2013 prot. 2916 secondo cui “Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.
In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, si darà la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del Ccni sulla mobilità. Sono da salvaguardare i docenti che impartiscono l’insegnamento o il laboratorio presente nell’indirizzo e non il primo in graduatoria ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l’indirizzo, articolazione, opzione, nonché al curricolo attivato.
In assenza di titolari da “salvaguardare” l’attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale.”
A mio avviso, il problema dovrebbe essere risolto formalmente così come veniva fatto anni addietro; è abbastanza ridicolo che un problema di tale portata che investe la sopravvivenza di tanti docenti, venga affrontato e “risolto” tramite tabelle provvisorie cosiddette di “confluenza” e modificate anno per anno sulla base di criteri puramente discrezionali.
Temo che questo fenomeno grottesco abbia le sue più profonde radici nell’attuazione della riforma “Gelmini” da cui tutto ha tratto origine e fine allo stesso tempo.