La tutela dei dati sensibili di un minore disabile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 19365 del 22 settembre 2011), dopo aver premesso che la protezione assegnata ai dati sensibili è più forte e qualitativamente diversa da quella assegnata ai dati meramente personali, ha stabilito che la salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre persone, come i genitori, ai quali la legge (nella specie, la n. 104 del 1992) riconosca il diritto di ottenere un beneficio come conseguenza di un obbligo di assistenza.
L’oggetto della sentenza era la richiesta di accesso agli atti avanzata da un docente di un istituto di Palermo che si era visto precedere nell’elenco dei perdenti posto da due colleghi, genitori di un bambino affetto da disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92, e che, in quanto tali, avevano beneficiato di un particolare punteggio previsto proprio in ragione della salute del figlio.
Dopo la presa visione della documentazione richiesta, il professore aveva inviato una lettera alla segreteria della scuola, avanzando richiesta di tentativo di conciliazione presso il Csa, lamentando appunto che la graduatoria da lui contestata fosse stata formulata su un presupposto errato della sussistenza dei requisiti capaci di far godere agli altri due professori i docenti in questione i benefici di cui alla legge 104/92. Ne era seguita l’affissione dell’istanza all’albo del suddetto Csa, dalla quale erano scaturite le doglianze dei due genitori che ravvisavano non solo un comportamento illegittimo da parte del professore, ma anche del Dirigente scolastico che aveva consentito l’accesso all’atto e del Csa che aveva affisso all’albo la richiesta.
La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale di Palermo, ha ritenuto che la protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l’interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza / democratica e sociale.
In questo contesto, è indubbio che una notizia riguardante la salute di un minore sia in quanto tale dato personale e sensibile, relativamente al minore stesso. Ma come deve essere considerato lo stesso dato rispetto ad altre persone, quali i genitori? La conclusione della Cassazione: “Non può dirsi invece che non sia parimenti dato personale e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l’ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce per l’appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio”.
In altri termini, lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del padre, e pertanto dato personale del padre stesso, necessita della medesima riservatezza dei dati che si riferiscono all’ammalato nel momento in cui egli espone ad un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la propria malattia.