Categorie: Personale

La tutela dei figli minori vale anche per il Miur: illegittimo spedire i docenti in sedi lontane

Nuova pronuncia favorevole all’assegnazione temporanea per l’assistenza ai figli minori di tre anni, questa volta da parte del Tribunale di Livorno.

I giudici hanno ribadito, di fatto, l’applicabilità al settore scolastico della norma che garantisce il diritto dei figli minori dei 3 anni a godere dell’assistenza materiale e affettiva dei genitori.

Lpart.42 bis del D.Lvo 151/2001 prevede, infatti, che il genitore con figli minori fino a tre anni di età

dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Dopo la pronuncia favorevole già resa in materia dal Tribunale di Brescia, questa volta è stato il Tribunale di Livorno ad accogliere la domanda proposta da una docente, assistita dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.

Il Ministero, ancora una volta, aveva illegittimamente compresso il diritto di una docente-madre ad ottenere il beneficio previsto dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001; all’esito delle procedure di mobilità, infatti, l’insegnante era stata costretta ad allontanarsi per oltre 1000 km da casa e dal proprio figlio di due anni.

A nulla sono valsi i tentativi di conciliazione avviati con l’Amministrazione e mai riscontrati, sino a quando la giustizia non ha avuto modo di applicare, ancora una volta, un principio ormai consolidato in giurisprudenza.

Il Tribunale toscano, infatti, ha chiaramente stabilito che “la disposizione invocata dalla parte ricorrente nel caso di specie è inserita nel T.U. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, con il quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità, quale quella di tutelare la salute fisio-psichica della lavoratrice madre, quella di preservare la salute del nascituro e quella, infine, di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell’assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita”.

Dal canto suo, il MIUR, “non ha dimostrato né di avere risposto all’istanza della ricorrente né di avere valutato l’esistenza di esigenze eccezionali che precludevano l’assegnazione provvisoria”.

Ragion per cui il Tribunale, rilevando che “il mancato accoglimento della domanda pregiudicherebbe in maniera irreparabile la vita personale e familiare dell’istante, oltre che gli interessi del minore salvaguardati dall’art. 42 bis sopra richiamato; interessi tutti di rilevanza costituzionale la cui lesione non potrebbe essere risarcita per equivalente” ha condannato il Ministero a disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nel comune ove è stabilito il nucleo familiare della docente.

 

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Dino Caudullo

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