Epilogo di una confusione annunciata – I DS non hanno facoltà di valutare i titoli
Ancora incertezze per la convalida dei titoli artistici degli aspiranti inclusi nelle GPS di strumento musicale e materie di indirizzo dei Licei Musicali. Sono molteplici , infatti, le difformità di provvedimenti adottati dai Dirigenti Scolastici.
L’art. 8 comma 5 dell’OM 60/2020 dice chiaramente: “Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli … al fine di evitare difformità nelle valutazioni”.
In sostanza è detto inequivocabilmente che:
Il principio della norma è quindi quello di evitare difformità nelle valutazioni e, per farlo, il Ministero ha pensato di affidare questa valutazione ad un unico soggetto, l’ufficio scolastico provinciale.
Successivamente alla valutazione degli ATP, si passa al controllo dei titoli dichiarati, volto ad accertare se questi sono stati effettivamente conseguiti, compito questo affidato al DS della scuola dove si effettua la prima supplenza o incarico.
Lo leggiamo nel comma 7, sempre art. 8 OM 60/2020: “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”.
Il Dirigente, quindi, ha il solo compito di verificare l’autenticità e la corrispondenza dei titoli auto-dichiarati, che devono essere stati effettivamente conseguiti e questo proprio per “evitare difformità nelle valutazioni”.
In soccorso dei DS è intervenuta la nota di chiarimento 1588 del 11/09/2020 del capo dipartimento che si sofferma tra l’altro specificatamente sui titoli artistici: “va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli “ artistici.
Controllo accurato sul “CONSEGUIMENTO” e mai valutazione del titolo, procedura questa già compiuta dall’ Ufficio Scolastico per “evitare difformità nelle valutazioni”.
Sintetizzando il tutto, la procedura di valutazione e validazione dei titoli, secondo l’OM 60/2020 avviene nel modo seguente:
1- L’Ufficio Scolastico provvede alla valutazione dei titoli anche attraverso la nomina di scuola polo. (Fase già avvenuta)
2- Le istituzioni scolastiche dove l’aspirante docente viene nominato per la prima volta, provvedono alla validazione dei titoli, accertandosi che questi siano autentici e realmente conseguiti. È esclusa dall’OM 60/2020 qualsiasi tipo di valutazione dei titoli da parte del Dirigente Scolastico, che trasgredirebbe altrimenti le indicazioni contenute nel comma 5 dell’art. 8 (“evitare la difformità di valutazione”).
Noi Partigiani della Scuola Pubblica auspichiamo che i Dirigenti Scolastici recepiscano la nota dell’11/09/2020 n. 1588 astenendosi da interpretazioni soggettive che stanno creando gia innumerevoli difformità di valutazione, esattamente il contrario del principio espresso nell’OM 60/2020.
Partigiani della Scuola Pubblica
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