Il disegno di legge approvato dal Governo il 18 settembre 2023 affronta la problematica concernente la valutazione del comportamento degli alunni in tutti gli ordini di scuola modificando il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 per quanto riguarda la valutazione nella scuola del primo ciclo e il DPR 122/2009 per quanto riguarda la valutazione del secondo ciclo.
La valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria, non è modificata nella misura in cui conferma quanto disposto dal decreto 62 del 2017; la valutazione è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
La valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi e qualora la valutazione del comportamento dovesse essere inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
La riforma della valutazione nella scuola secondaria di secondo grado prevede tre aspetti:
• Il primo aspetto riguarda la valutazione del comportamento con un voto pari o superiore a 9/10; nel qual caso allo studente va attribuito il credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportati nello scrutinio finale;
• Il secondo aspetto riguarda la valutazione del comportamento con un voto pari a sei decimi; nel qual caso il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.
• Il terzo aspetto riguarda la valutazione del comportamento con un voto inferiore a sei decimi; nel qual caso il Consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
Il disegno di legge sulla valutazione del comportamento degli alunni si pone il fine di:
• Ripristinare la cultura del rispetto;
• Affermare l’autorevolezza dei docenti;
• Rimettere al centro il principio della responsabilità;
• Restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico e a tutto il percorso formativo degli studenti.
Lo studente che è sospeso dalla scuola fino a un massimo di due giorni dovrà svolgere delle attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento che ha determinato il provvedimento di sospensione;
Lo studente che è sospeso dalla scuola per un periodo superiore a due giorni dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Fermo restante che il consiglio di classe può deliberare di far proseguire dette attività anche dopo il rientro in classe dello studente;
In merito alla valutazione del comportamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dell’autonomia scolastica, con uno o più regolamenti il Ministro dell’Istruzione e del Merito provvederà alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti secondo i seguenti principi:
a) prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
b) Conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
c) Prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comporta la non ammissione dello studente all’anno scolastico successivo.
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