Per gli istituti scolastici di grandi dimensioni, specie se suddivisi in più edifici all’interno della stessa area di pertinenza, il problema della viabilità è strettamente collegato a quanto inserito nella normativa scolastica sull’antincendio (DM Interno 26.8.92). Questa prescrive infatti che (art. 2.2) per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all’area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m
altezza libera: 4 m
raggio di volta: 13 m
pendenza: non superiore al 10%
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4 m).
Si ricorda che tali norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
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