Categorie: Personale

La visita fiscale di controllo durante l’assenza per malattia

Con i primi freddi arrivano i malanni di stagione per il personale scolastico, che si vede purtroppo costretto, a doversi assentare dal servizio per ovvi motivi di salute. 

Sembrerebbe che in alcune scuole, ci sia una gestione alquanto “creativa” della procedura amministrativa da seguire in caso di malattia del personale, soprattutto per quanto riguarda l’invio della famigerata e tanto paventata “visita fiscale”.

Non sono rari infatti, casi di docenti ed Ata che si vedono giungere alla porta il medico fiscale a qualsiasi ora del giorno, oppure scuole che inviano 2 o 3 visite fiscali nello stesso periodo di prognosi ecc.

Ma cerchiamo di capire, in sintesi, qual è la norma che, ad oggi, regola le visite fiscali.

Le visite fiscali sono attualmente disciplinate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. n. 206 del 18 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 10 gennaio 2010 ed entrato in vigore dal 4 febbraio 2010 – “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”.

Dalla lettura della suddetta norma si legge chiaramente che:

 

– il medico fiscale può citofonare al nostro campanello solo nelle seguenti fasce orarie 9:00–13:00 al mattino e 15:00–18:00 al pomeriggio di tutti i giorni compresa la domenica, i giorni non lavorativi ed i festivi (purché quest’ultimi ricadano nel periodo di prognosi, ovviamente);

– la scuola di servizio può inviare una sola visita fiscale per ogni certificato medico, quindi, supponiamo che il lavoratore si ammali ottenendo il rilascio di un certificato di 20 giorni di prognosi dal medico personale, la scuola, in questi 20 giorni, può inviare una e una sola visita fiscale e non quanto pare e piace al preside o all’assistente amministrativo addetto all’ufficio del personale;

– la visita fiscale non è prevista per i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

 

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

 

Pertanto, nella gestione della malattia del personale scolastico, tutte le procedure adottate che non ossequiano al D.P.C.M. di cui sopra, rappresentano “un abuso arbitrario ed illegittimo ed una violazione al diritto alla malattia del lavoratore” tanto da parte della scuola di servizio quanto da parte del medico fiscale.

Carmine Nicoletti

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