E’ tempo di dichiarazione dei redditi e fra scontrini fiscali e fatture varie, si cerca di portare in detrazione quanto è possibile.
Per quanto riguarda la scuola abbiamo già parlato delle detrazioni che possono essere inserite nel 730, ovvero quelle scolastiche. Ma non è tutto: infatti, i docenti o altro personale scolastico che è stato trasferito fuori sede, sia di ruolo che supplente, potrà presentare fra le varie detrazioni quella del contratto di affitto.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro si sono trasferiti, ci rifacciamo all’articolo 16 del Tuir – Detrazioni per canoni di locazione: “viene riconosciuta una detrazione dall’Irpef per la stipula di contratti di locazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla durata del rapporto.
Tali detrazioni sono riservate ai lavoratori dipendenti che:
– trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
– il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
– la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.
Queste detrazioni possono essere fruite nei primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta nella misura di:
E’ bene sottolineare che il diritto in questione è valido a partire dal giorno di trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in un comune confinante. Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque deve essere in una regione diversa. Si badi bene: entrambi i requisiti devono essere rispettati contestualmente.
È ammessa anche la possibilità che il contratto stipulato sia un contratto a termine: questo vuol dire, come accennato in apertura, che anche chi ottiene un contratto di supplenza, potrà beneficiare dell’agevolazione. L’importante è essere titolari di un contratto di lavoro, anche appena stipulato, prima di trasferire la residenza.
La circolare AdE 7/E/2017 , riporta il sito Euroconference News, ha precisato che il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
Nel caso ci siano contratti di locazione cointestati, la detrazione andrà divisa tra tutti gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in rapporto al proprio reddito. Ovviamente, tutti gli intestatari dovranno aver trasferito la residenza.
Inoltre, bisogna anche calcolare bene i 3 anni dal trasferimento della residenza, per i quali spetta la detrazione. Tali sono da calcolare come tre periodi d’imposta e non come un periodo di 36 mesi. Quindi l’agevolazione può essere richiesta per i primi 3 anni da quello nel quale è avvenuto il cambio di residenza, ma non oltre.
Per ottenere la detrazione fiscale sul contratto di locazione, è bene conservare e presentare per la dichiarazione dei redditi la seguente documentazione:
Come segnalato da molti lettori, in realtà il requisito della residenza non sembra così tassativo: infatti nonostante circolare AdE 7/E/2017, per beneficiare della detrazioni previste per l’affitto di un immobile ci viene riferito che basterà infatti conservare alcuni documenti che attestino che il soggetto che richiede l’agevolazione abita effettivamente nell’immobile locato, come le bollette relative al gas, al riscaldamento, all’energia elettrica. Soluzione segnalata più che altro dai precari che non vogliono cambiare la residenza data la temporaneità dell’assegnazione.
Su questo punto però è meglio mantenersi cauti perché pare essere più una consuetudine che una disposizione effettiva, dato il parere discordante dei professionisti.
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