Nessuna deroga o dietro front sull’Alternanza Scuola-Lavoro. Le interpretazioni secondo le quali la recente circolare esplicativa inviata alle scuole sarebbe la prova della mancata obbligatorietà dell’Alternanza nel percorso scolastico sono destituite di ogni fondamento.
A dichiararlo è il ministero dell’Istruzione, in risposta alle interpretazioni fornite negli ultimi giorni da associazioni e sindacati, in particolare dalla Flc-Cgil, che riferendosi alla nota 7194 del 24 aprile 2018, si sono soffermati sul seguente passaggio testuale: “Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi”.
La certificazione finale delle competenze acquisite negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni
Ora, però, il Miur chiarisce che quella “circolare risponde ad alcuni quesiti delle stesse istituzioni scolastiche in merito, in particolare, ai prossimi esami di Stato a cui parteciperanno, per la prima volta, studentesse e studenti che hanno completato il primo triennio di Alternanza secondo quanto previsto dalla legge 107 del 2015. Proprio quella legge, va ricordato, prevede l’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per 200 ore nei licei e 400 negli istituti tecnici e professionali negli ultimi tre anni di scuola, con 100 milioni all’anno stanziati per sostenere i percorsi”.
Detto ciò, l’amministrazione sottolinea che “la partecipazione all’Alternanza non è facoltativa e rientra, come ricordano anche le Linee guida inviate alle scuole dopo l’approvazione della legge 107, nel curricolo del triennio finale della scuola secondaria di secondo grado. La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è inserita nel curriculum dello studente”.
Le competenze acquisite valgono in sede di valutazione
Inoltre, continua il Miur, “alla legge 107 del 2015 hanno fatto seguito, poi, alcuni decreti attuativi, approvati in modo definitivo nel mese di aprile 2017. Uno di questi, il decreto n. 62, quello sulla valutazione, ha stabilito che, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento delle attività di Alternanza è criterio di ammissione all’esame di Stato. Tutto questo è noto dalla data di approvazione del decreto, dunque dal 2017. E la circolare del 24 aprile non fa che ribadirlo”.
“In attesa che a giugno 2019 vada a regime la nuova regola sull’ammissione agli Esami, già oggi il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. E lo fa sulla base della certificazione delle competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato”.
Le esperienze di alternanza contano
Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe – come ribadisce la circolare – tengono esplicitamente conto di questi esiti.
E, secondo quanto ricordato anche nell’Ordinanza relativa agli esami di Stato, la Commissione d’Esame, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, terrà conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in Alternanza Scuola-Lavoro, indicate nel documento del Consiglio di classe. Nessuno stop, nessun dietro front sull’Alternanza. Solo norme che vanno a regime secondo le scadenze già note.
Rete degli studenti: basta prese in giro
La replica del Miur è giunta anche a seguito delle proteste delle associazioni degli studenti: “Basta con le prese in giro con l’alternanza, vogliamo una scuola #buonaxdavvero”, ha chiesto la Rete degli studenti, spiegando che recentemente è stata emanata dal MIUR una nota (7194) con la quale si apre la possibilità a sostenere l’esame di maturità 2017/2018 anche agli studenti che non hanno sostenuto le 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali.
“Cosa significa, dunque, tutto questo? – ha dichiarato Giammarco Manfreda, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi – A nostro avviso due cose, che abbiamo sempre rivendicato: c’è una classe, quella dei ’99, che per tre anni è stata presa in giro, con un cambio di regole della maturità a fine corsa. Ci sono voluti tre anni, sulle spalle degli studenti, sulle spalle di chi ha affrontato una corsa contro il tempo per terminare le ore per accedere all’esame di stato, sulle spalle di chi ha subito un cambiamento radicale e venuto dall’alto, sulle spalle di chi alla fine è stato solo lo strumento di un esperimento, a nostro avviso fallito”.
“Far uscire una nota interpretativa a maggio, quando la maturità è a giugno, non dimostra certamente un comportamento dignitoso e rispettoso dello studente. Questo dimostra – conclude la Rete – poi palesemente che la Buona scuola fa acqua da tutte le parti: sarà arrivato il momento di mettersi in discussione, di mettere in discussione tutto e ripartire da chi vive quotidianamente la scuola? Secondo noi si”.