Home I lettori ci scrivono L’anno scolastico è valido con almeno 200 giorni di lezione

L’anno scolastico è valido con almeno 200 giorni di lezione

CONDIVIDI

Le fotografie e i video, pubblicati in questi giorni sui mass media, degli studenti del liceo vomerese che si tuffano in mare o che giocano in Floridiana o seduti per un sit-in sullo scalone d’accesso, invece che stare nei banchi a studiare, il tutto per la mancanza di alcune aule, fanno molto male a chi come me ha passato cinque anni della propria vita, agli inizi degli anni ’60, nell’antico plesso di via Puccini, la cui inaugurazione risale al 28 ottobre 1938 e del quale dunque tra poche settimane si festeggeranno gli ottant’anni di vita.

L’immagine della scuola in questione ma anche dell’intero quartiere Vomero, dove è ubicata e del quale è certamente uno dei simboli più prestigiosi, resta comunque offuscata da una vicenda che è stata rilanciata non solo dai mass media locali ma anche da quelli nazionali. La cosa che più preoccupa in questo momento è che si possano innescare le consuete passerelle dei rappresentanti delle istituzioni e della politica, più in generale, senza che si trovi, in tempi rapidi, una soluzione che consenta agli studenti, tutti, di poter fare lezione in classe .

Laddove, invece, il problema va risolto in immediato. Al riguardo va anche ricordato che il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale attribuisce alle Regioni la definizione del calendario scolastico regionale, all’art. 7 prescrive che: “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.

Inoltre al  comma 7 – bis dello stesso articolo si dispone che: “La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 – bis, comma 1”.

Quest’ultimo, a sua volta, recita: “Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3”.

Un altro parametro da tenere in considerazioni, oltre ai 200 giorni minimi di lezione effettive, è quello del rispetto del monte ore annuale obbligatorio in termini complessivi e per singole discipline e/o attività. Va al riguardo ricordato che la definizione dell’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli dei vari ordini e gradi d’istruzione, comprensivo della quota nazionale e della quota riservata alle singole istituzioni scolastiche, in base all’art. 8, lettere c) e d), del D.P.R. n. 275/99, recante norme in materia di autonomia scolastica, è di competenza esclusiva del Ministro della pubblica istruzione.

Di conseguenza l’adattamento del calendario scolastico delle singole istituzioni deve rispettare non solo i 200 giorni minimi di lezione ma anche il monte ore obbligatorio in termini complessivi e per singole discipline o attività. Sotto quest’ultimo aspetto l’eventuale anticipo dell’inizio delle lezioni potrebbe essere utilizzato per recuperare la riduzione, a meno di 60 minuti, delle singole ore di lezione, deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto. In altre parole gli eventuali adattamenti del calendario scolastico da parte del consiglio di circolo o d’istituto, dovranno sempre essere rispettosi dei limiti imposti dalla norme richiamate. In caso contrario si potrebbe essere esposti a responsabilità legate a illegittime interruzioni di pubblico servizio e anche a conseguenti danni erariali.

Pure alla luce degli aspetti normativi appena accennati  è auspicabile che si faccia in fretta e bene, consentendo che tutti, nessuno escluso, gli allievi del liceo partenopeo possano riprendere al più presto a fare lezione continuativa e costante tra i banchi della scuola.

 

Gennaro Capodanno