La scuola italiana ha un comportamento simile a quello di uno studente impreparato: i vicini di banco sono la sua risorsa informativa.
La certificazione delle competenze sia d’esempio. Problematica introdotta per rispondere a una sollecitazione europea; anche la definizione di “competenza” è stata mutuata da un’elaborazione comunitaria.
Nel 1949 decine di psicologi e insegnanti, coordinati da Benjamin Bloom, costatata la soggettività delle valutazioni scolastiche, hanno proposto una tassonomia [1956] per uniformare i criteri di giudizio delle prestazioni degli studenti.
Si tratta di un’organizzazione gerarchica che scandaglia tre aree: cognitiva, affettiva e psicomotoria.
Si tratta di un’efficace piattaforma per definire gli obiettivi dell’insegnamento.
Il primo blocco “padronanza” riguarda l’istruzione, l’interazione con le diverse materie di studio; gli altri due blocchi riguardano l’educazione, la promozione e il consolidamento delle qualità intellettuale degli studenti.
I traguardi educativi sono traguardi di sistema: tutte le componenti della scuola, sinergicamente, concorrono al loro perseguimento. Il DPR sull’autonomia scolastica del ’99 ha formalizzato tale assunto orientando la gestione della scuola alla ”Progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti” .
Per PROGETTAZIONE è da intendere:
Per FORMAZIONE è da intendere l’esplicitazione delle caratteristiche dell’ambiente socio-economico-culturale con cui gli studenti interagiranno: aspetti che orientano i processi educativi e dell’istruzione.
La piramide organizzativa che appare in figura è il fondamento della struttura decisionale introdotta dai decreti delegati del 74:
Come hanno operato i parlamentari di quest’ultimo decennio per corroborare questo quadro scientifico-normativo che le scuole non hanno mai realizzato?
2008 – Camera dei deputati – proposta di legge del deputato Aprea: “La riforma degli organi collegiali della scuola degli anni settanta ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma ha mostrato, quasi subito, tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli organi collegiali sono stati di fatto esautorati dall’eccessivo formalismo centralistico e dalla limitatezza delle risorse, e ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e l’affievolirsi della loro partecipazione” .
Art. 3 Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
2015 – Legge 107 – Sistema nazionale di istruzione e formazione. La finalità educativa, prevista dalla legge 53/2003, è stata depennata, sostituita dall’aggettivo nazionale.
Enrico Maranzana
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