In un momento in cui le supplenze fino all’avente diritto sono tantissime, è utile conoscere la norma che consente al supplente di lasciare una supplenza breve per un’altra annuale.
Una delle domande che riceviamo dai nostri lettori in modo più ricorrente, soprattutto in questo periodo, è la seguente: “Sono stato chiamato per una supplenza breve e saltuaria, se dovesse arrivarmi un’altra supplenza fino al termine delle attività didattiche, potrò lasciare questa supplenza per accettare quella annuale?”.
La risposta è affermativa, infatti, ai sensi dell’art.8 comma 2 del DM 131/2007, il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. In buona sostanza è chiaro che se per esempio un docente dovesse avere una supplenza breve di un mese, prima della data del 30 aprile, potrebbe lasciarla per un’altra supplenza che termini con la fine delle lezioni o anche oltre. Inoltre nella nota Miur n.24306 del primo settembre 2016, è stato ricordato che è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario. Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, è utile sapere che quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Molto importante è anche il comma 3 dell’art.8 del DM 131/2007, in cui si specifica che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
Per cui prendere una supplenza fino all’avente diritto non potrà fare perdere l’opportunità al supplente di perdere l’occasione di un’eventuale supplenza fino al termine delle lezioni, a quello delle attività didattiche o addirittura annuale fino al 31 agosto.