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L’assistenza agli alunni con disabilità è compito del personale Ata, in particolare dei collaboratori scolastici

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Sui compiti dei collaboratori scolastici in materia di assistenza agli alunni con disabilità interviene in queste ore Cisl Scuola con una nota inserita nella consueta newsletter settimanale indirizzata ai dirigenti scolastici.

La tabella A del CCNL 2007 – spiega il sindacato – prevede chiaramente che il personale dell’area A debba prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47 (del CCNL 29 novembre 2007)”.
“Tale articolo –
aggiunge Cisl Scuola –  al comma 2 contempla tra le mansioni del personale ATA l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona”
“La finalizzazione delle risorse per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona e all’assistenza di base agli alunni diversamente abili –
conclude il sindacato – è, pertanto, elemento fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.

In linea generale spetta all’ente locale il compito di fornire agli alunni con disabilità assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica.
“Tuttavia – chiarisce ancora Cisl Scuola – nulla esclude che anche l’istituzione scolastica possa fornire l’assistenza in questione qualora, nella logica degli accordi di programma territoriali, stipuli convenzioni con gli enti locali con cui finanziare le necessità emergenti dalla qualificazione ed ampliamento dell’offerta formativa e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e dei servizi, ivi comprese le prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA”.

“Sull’attribuzione di queste funzioni aggiuntive – spiega infine il sindacato – è utile rilevare come il dirigente scolastico debba coinvolgere il personale ATA, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività ai sensi dell’art. 47 del CCNL del 29.11.2007 come integrato dalla successiva sequenza contrattuale del CCNL 2016/18”