Sulla questione dei compiti dei collaboratori scolastici in materia di cura degli alunni disabili c’è ora la sentenza della Corte di Cassazione.
I collaboratori che non ottemperano all’obbligo di curare l’igiene degli alunni disabili (ma anche dei bambini che non sono in grado di provvedere da soli, come esempio i più piccoli della scuola dell’infanzia) possono essere denunciati e condannati per il reato di “rifiuto di atti d’ufficio”.
Il caso di cui si è occupato la Corte era accaduto due tre anni fa in Sicilia dove esiste anche una specifica normativa regionale in materia, ma il principio generale è ormai chiaro: la cura delle condizioni igieniche degli alunni disabili o non in grado di prevvedere in modo autonomo è un preciso obbligo contrattuale dei collaboratori scolastici.
E, poichè i collaboratori scolastici sono incaricati di un pubblico servizio pur non potendo essere considerati “pubblici ufficiali”, il mancato adempimento di un obbligo contrattuale sconfina facilmente nel “rifiuto di atti d’ufficio”.
A questo punto la questione dovrebbe essere risolta una volta per tutte, anche se – per la verità – nella pubblica ammiistrazione le regole fanno spesso fatica ad affermarsi.
In moltissime scuole dell’infanzia, per esempio, il problema della pulizia dei bambini crea spesso contrasti fra insegnanti e collaboratori scolastici la soluzione che viene praticata si richiama al classico modello italico dell’ “un colpo al cerchio e uno alla botte”: in pratica quando un bambino ha bisogno di essere lavato, pulito, cambiato il collaboratore sorveglia la classe e l’insegnante si occupa del bambino stesso.
E’ una soluzione che tiene tutti più o meno tranquilli e che serve a non far esplodere il problema, ma non è certamente una soluzione corretta e rispettosa della legge e del contratto nazionale.