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Lavoratore fragile: quattro implicazioni di carattere operativo

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March 15, 2025

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Si vogliono riportare alcune implicazioni di carattere operativo concernenti il c.d. “lavoratore fragile” ovvero il “lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio da Covid 19” per tutelare i lavoratori al prossimo rientro a scuola a settembre.

Tali implicazioni, riportate dalla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, sono:

  1. non configurandosi alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e sua condizione di fragilità, occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso;
  2. spetta al lavoratore farsi parte diligente per l’attivazione delle tutele disposte dall’articolo 83, Decreto-Legge 34/2020, segnalando e documentando al datore di lavoro l’eventuale propria fragilità rispetto alla pandemia in corso, in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il datore di lavoro medesimo non è tenuto ad essere a conoscenza;
  3. il datore di lavoro coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità del singolo lavoratore che si sia fatto parte diligente;
  4. il medico competente, a seguito delle proprie valutazioni e della documentazione di cui sopra prodotta dal lavoratore, suggerisce al datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo lavoratore; questo fino al termine dell’emergenza connessa alla pandemia da COVID-19, al momento fissata al 31 luglio 2020.

Si rammenta che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, come previsto dall’art. 414, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.