Si vogliono riportare alcune implicazioni di carattere operativo concernenti il c.d. “lavoratore fragile” ovvero il “lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio da Covid 19” per tutelare i lavoratori al prossimo rientro a scuola a settembre.
Tali implicazioni, riportate dalla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, sono:
Si rammenta che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, come previsto dall’art. 414, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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