Ai lavoratori Pubblici e Privati in possesso del certificato Medico Legale ai sensi dell’art. 26, c.2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che attesta che il lavoratore risulta in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, al fine di tutelare i lavoratori fragili durante la pandemia, il Governo attuava una doppia tutela (fino al 30 giugno 2022): lo smart working per chi aveva una mansione compatibile e l’assenza tutelata (equiparata a ricovero ospedaliero che non andava ad inficiare nel comporto) per ruoli in cui non era possibile applicarlo, come tutte quelle professioni che devono stare a stretto contatto con il pubblico come ad esempio: infermieri, cassieri, commessi, autisti di bus, ecc
Con la conversione del Decreto aiuti-bis (settembre 2022) tuttavia, soltanto lo smart working è stato prorogato, se il Governo ha constatato che il lavoro in presenza rappresenti un pericolo per la salute di tutti i lavoratori fragili e con disabilità, è doveroso che tutti coloro che rientrano in questa categoria siano tutelati, senza dover rischiare gravi conseguenze in caso di contagio e senza creare lavoratori di serie A e di serie B.
Purtroppo il Covid-19 non è scomparso i nuovi e continui casi di positivi sintomatici e soprattutto degli asintomatici, tale categoria di lavoratori si trovano in un forte disagio, paura e stress di contrarre il virus al rientro sul posto di lavoro in presenza.
Molti lavoratori fragili dopo il 30 giugno 2022 sono stati di nuovo dichiarati inidonei a causa della costante circolazione del Covid-19. Dal 01 luglio 2022 si sono trovati a dover usufruire delle ferie/recupero ore o della malattia ordinaria che va ad inficiare nel comporto.
Alcuni si sono trovati senza stipendio perchè avevano superato i giorni di comporto previsti dal proprio CCNL.
Non è giusto che un lavoratore debba usufruire delle proprie ferie per difendersi da una pandemia.
“La condizione dei lavoratori fragili è un fatto nuovo, connesso all’emergenza Covid. La persona è in grado di fare l’insegnante o di svolgere il lavoro di collaboratore. Non c’è inidoneità alla funzione. Inidoneo è l’ambiente di lavoro.”
“L’onere non è a carico del lavoratore ma del datore di lavoro, dello Stato che ne deve garantire la sicurezza. Non si può scaricare sui lavoratori una responsabilità per cause non imputabili a loro. Siamo di fronte ad una fattispecie che intreccia Statuto dei lavoratori e Codice civile che riconoscono diritti economici e lavorativi. Molto dipenderà dalle singole situazioni, ma in tanti potrebbero trovarsi senza reddito.”
Verrà emanato al più presto un nuovo provvedimento retroattivo in modo che il periodo dal 01 luglio 2022 al 31 dicembre 2002, per i lavoratori che non possono usufruire dello smart working, venga considerato come ricovero ospedaliero e che tale non vada ad inficiare nel comporto?
Silvano Antori
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