Il Ministero dell’Istruzione pubblica le indicazioni operative relative alle
procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Con la nota del Ministero dell’Istruzione n.1585 dell’11 settembre 2020 vengono date le istruzioni operative ai Dirigenti scolastici per la situazione riferita al personale Ata e docenti fragili con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, al fine di contrastare e contenere il condagio da Covid-19.
Bisogna sottolineare che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.
Ai lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.
In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:
I docenti di ruolo idonei o idonei con prescrizioni continueranno a svolgere la loro normale attività di insegnamento e attività collegiale, per coloro che risultano idonei con prescrizioni è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.
Se il docente di ruolo è inidoneo temporaneamente ma può svolgere altre mansioni, verrà utilizzato, passando ad un orario di servizio di 36 ore come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei, come personale amministrativo. Questo può accadere solo su esplicita richiesta dell’interessato.
Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività
didattica previsti.
Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.
Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo
temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.
Se è una componente del personale Ata ad avere l’esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l’Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l’Assistente tecnico, è sempre possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza.
Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie su esposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della
prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell’apertura degli uffici e dell’attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo diindicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.
Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell’articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell’Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.
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