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Lavoratori fragili ed inidonei, il pasticcio del codice SIDI

Egregio Ministro Bianchi, sono ormai due mesi che noi lavoratori fragili ed inidonei abbiamo scritto invano a lei ed ai sottosegretari Floridia e Sasso. Vi abbiamo informati di quello che sta accadendo ai docenti ed al personale ATA fragile  impossibilitato ad eseguire lavoro agile per mansione, in possesso del regolare certificato di fragilità (attestante una delle condizioni di rischio derivante da immunodepressione, o patologia oncologica, o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita) o in possesso del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma 3, ai sensi dell’art. 26 comma 2 DL 18/2020 “Cura Italia” e S.M.I.

Ovvero, vi abbiamo segnalato che in molte Istituzioni Scolastiche nazionali di ogni ordine e grado, purtroppo, i suddetti lavoratori fragili (corpo docente e personale ATA) non si vedono riconosciuta l’applicazione delle norme vigenti emanate a tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili”. Infatti, molti Dirigenti Scolastici tendono a non applicare la normativa vigente, in particolare per l’aspetto che riguarda la non computabilità nel periodo di comporto dell’assenza-malattia equiparata al ricovero ospedaliero, malgrado la non computabilità di tale assenza sia stata esplicitata chiaramente nell’art. 15 DL 41/2021 (Decreto Sostegni) e peraltro con effetto retroattivo dal 17 marzo 2020 sino al 30 giugno 2021, attualmente fino al 31 dicembre 2021, grazie alla conversione in legge del decreto 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 01 ottobre 2021.

Abbiamo finalmente compreso la motivazione per la quale numerose Scuole non abbiano scomputato dal comporto tali assenze a partire dal marzo 2020, abbiamo compreso anche il perché i Dirigenti Scolastici si ostinino a considerare come non computabili nel comporto solo quelle assenze che ricadono nel periodo dal 1 marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021… praticamente, avete “pasticciato” con il codice SIDI dedicato alla tutela dei lavoratori fragili, ripristinandolo solo per il periodo 1 marzo 2021- 30 giugno 2021.

Questo codice poi è improvvisamente scomparso, per poi recentemente “ricomparire, come per magia” a  tutela dei lavoratori fragili della scuola limitatamente ai periodi dal 1 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.È insostenibile che a fronte di una norma nazionale unica e chiara, nella quale per tutti i lavoratori fragili del pubblico impiego e del privato è previsto di esclude l’assenza equiparata al ricovero ospedaliero dal comporto dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, il Ministero in capo a lei abbia aggiornato il SIDI, facendo però ingiustamente recuperare a questi  lavoratori solo alcuni periodi limitati e francamente non se ne comprende la motivazione.L

e leggi non vanno interpretate ma applicate in modo uniforme e senza creare disparità di trattamento tra lavoratori. Vi invitiamo, pertanto, a fornire a tutte le Scuole lo strumento idoneo a consentire loro di applicare la legge, aggiornando il codice SIDI dei lavoratori fragili dal 17 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori successive proroghe.

Altra problematica, sempre degna della Sua attenzione, è quella inerente ai lavoratori inidonei, dichiarati tali dal medico competente a seguito della sorveglianza sanitaria eccezionale. Tali lavoratori sono affetti da patologie non rientranti in quelle condizioni di fragilità di cui al comma 2 art. 26 DL “Cura Italia”, tuttavia vengono giudicati dal medico competente comunque ad alto rischio di gravi complicanze in caso di contagio da Sars-Cov2.A seguito del giudizio di inidoneità assoluta temporanea, tali lavoratori vengono posti in malattia obbligata ordinaria, che incide sul comporto e ne conseguono tagli di stipendio sempre più cospicui, man mano che tali assenze si accumulano nel tempo, sino al rischio di licenziamento, una volta che venga superato il periodo cosiddetto di comporto (periodo che peraltro differisce in base ai differenti CCNL del settore pubblico e privato).

Orbene, poiché la condizione di inidoneità temporanea assoluta alla mansione costringe tali lavoratori alle suddette ripercussioni economiche e lavorative non certo attribuibili a loro, bensì al rischio correlato alla pandemia, sarebbe giusto non continuare a discriminare tali lavoratori, che sono di fatto privati di qualsiasi forma di tutela sin da inizio pandemia ad oggi.

Al momento, non è stata risolta nessuna di queste problematiche da parte vostra, né è stata diramata apposita circolare. Ne consegue che per alcune segreterie scolastiche, finché non provvederete ad aggiornate i codici SIDI, la problematica del comporto resterà  irrisolta. Possibile che dopo un anno non siate riusciti ancora a risolvere questa problematica? Possibile che la disabilità non è tra le vostre priorità?

Le chiediamo, pertanto, ancora una volta, di intervenire con sollecitudine in merito, abbiamo bisogno che risolviate questa assurda situazione e che diate alle scuole la possibilità di applicare le disposizioni della legge vigente, specificando altresì che il periodo di malattia equiparata a ricovero ospedaliero, già fruito o attualmente in corso di fruizione da parte dei lavoratori affetti da immunodepressione, o patologia oncologica, o in terapia salvavita (in possesso di certificato di fragilità rilasciato dal medico competente) o in possesso del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma 3, deve essere non computato nel comporto a partire dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alla luce della recente legge di proroga dei termini dell’art. 26 Cura Italia (art. 2-ter Legge 24 settembre 2021, n. 133, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.  235 del 01-10-2021).

Inoltre, sarebbe quanto mai equo emanare una norma che prenda nella doverosa e giusta considerazione i lavoratori dichiarati inidonei temporanei assoluti dal medico competente e che vada finalmente a tutelarli pienamente. Basta pasticciare con il codice SIDI inerente ai lavoratori fragili.

LAVORATORI FRAGILI & INIDONEI

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