Tra i punti critici che meritano approfondimento in materia di lavoratori fragili, uno è certamente rappresentato dalla computabilità o meno del periodo trascorso in malattia d’ufficio, ai fini del computo massimo delle assenze per malattia fruibili dal lavoratore.
Come chiarito dalla circolare ministeriale dell’11.09.2020, la condizione di “fragilità” è temporanea, in quanto legata alla durata della situazione epidemiologica; richiede l’adozione di opportuni interventi per prevenire l’aggravarsi delle condizioni di salute del lavoratore, rispetto a patologie preesistenti; il suo accertamento mira a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e può determinare la temporanea utilizzazione a domanda in altri compiti, la collocazione in malattia, fino alla cessazione della situazione epidemiologica, o lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Il lavoratore riconosciuto in condizione di “fragilità” che non può essere adibito al lavoro agile o non richiede di essere utilizzato in altre mansioni, viene collocato in malattia d’ufficio.
L’utilizzazione in altri compiti del personale inidoneo può avvenire solo a domanda dell’interessato; in mancanza di richiesta di utilizzazione in altri compiti, il lavoratore sarà collocato in malattia d’ufficio per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea.
Il personale temporaneamente non idoneo in modo assoluto a qualsiasi mansione viene invece collocato in malattia d’ufficio, fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.
Il periodo di collocamento in malattia d’ufficio, per espressa previsione normativa, sul piano giuridico è stato equiparato al ricovero ospedaliero.
A questo punto dobbiamo quindi chiederci se questo periodo è computabile ai fini del calcolo del numero massimo di giorni di malattia ai fini della conservazione del posto di lavoro (il c.d. periodo di comporto).
In questa fattispecie, in mancanza di disposizioni in senso opposto, trova applicazionel’art.17 del CCNL Scuola 2006/2009.
La norma contrattuale prevede, che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, sommandosi allo scopo alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente; superato il predetto periodo, su richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto alla retribuzione.
In mancanza quindi di una espressa previsione legislativa che, per il personale dichiarato “fragile” e posto in malattia d’ufficio, esplicitamente escluda la possibilità di computare questi periodi ai fini del limite massimo di gironi di malattia fruibili, resta applicabile, per il personale della scuola, la citata disposizione del contratto.
In questi casi, il ricovero ospedaliero (cui è equiparata la malattia d’ufficio) esclude:
– la trattenuta fino ai 10 giorni (c.d. trattenuta “Brunetta”, che prevede per i primi 10 giorni di assenza la corresponsione del solo trattamento economico fondamentale);
– il rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)
Mentre rientra nel periodo di comporto della malattia come disciplinato dagli artt. 17 e 19 del CCNL scuola.
Al fi fuori dalle predette ipotesi, resta comunque ferma l’applicabilità della disposizione contrattuale di maggior favore che prevede, in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, l’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Per i predetti giorni di assenza spetterà l’intera retribuzione.
Affinché possa applicarsi quest’ultima disposizione più favorevole, il requisito richiesto è quindi duplice: occorre la presenza di una “grave patologia” debitamente certificata dall’Asp o da struttura convenzionata e che il dipendente debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili.
Al di fuori di questi casi, tutti gli altri periodi di ricovero ospedaliero sono cumulabili ai fini del raggiungimento del periodo massimo di comporto.
Rimandiamo alle tabelle pubblicate dalla Flc Cgil e dalla Uil Scuola in cui vengono riassunte tutte le disposizioni applicabili alle varie ipotesi di assenza.
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