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Lavoratori fragili & inidonei chiedono al Ministro di adeguare i codici SIDI alla norma di tutela

Riceviamo e pubblichiamo una lettera indirizzata al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi da parte del gruppo Lavoratori Fragili & Inidonei.

Egregio Ministro Bianchi, circa un mese fa, noi lavoratori fragili ed inidonei abbiamo scritto a lei ed ai sottosegretari Floridia e Sasso. Vi abbiamo informati di quello che sta accadendo ai docenti ed al personale ATA fragile  impossibilitato ad eseguire lavoro agile per mansione, in possesso del certificato di fragilità (attestante una delle condizioni di rischio derivante da immunodepressione, o patologia oncologica, o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita) o in possesso del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma 3, ai sensi dell’art. 26 comma 2 DL 18/2020 “Cura Italia” e S.M.I.

Ovvero, vi abbiamo segnalato che in molte Istituzioni Scolastiche nazionali di ogni ordine e grado, purtroppo, i suddetti lavoratori fragili (corpo docente e personale ATA) non si vedono riconosciuta l’applicazione delle norme vigenti emanate a tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili”. Infatti, molti Dirigenti Scolastici tendono, per equivoca interpretazione della norma o forse per indolenza, a non applicare la normativa vigente, in particolare per l’aspetto che riguarda la non computabilità nel periodo di comporto dell’assenza-malattia equiparata al ricovero ospedaliero, malgrado la non computabilità di tale assenza sia stata esplicitata chiaramente nell’art. 15 DL 41/2021 (Decreto Sostegni) e peraltro con effetto retroattivo dal 17 marzo 2020 sino al 30 giugno 2021  attualmente fino al 31 dicembre 2021, grazie alla conversione in legge del decreto 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 01 ottobre 2021.

Non si comprende la motivazione per la quale numerose Scuole non abbiano scomputato dal comporto tali assenze a partire dal marzo 2020, mentre molte altre invece hanno scomputato solo alcuni periodi, altre ancora nella persona del Dirigente Scolastico si ostinano a considerare come non computabili nel comporto solo quelle assenze che ricadono nel periodo dal 1 marzo 2021 e sino a giugno 2021. È insostenibile che a fronte di una norma nazionale unica e chiara, si proceda ad applicarla a “macchia di leopardo” sul territorio nazionale e con delle interpretazioni della stessa davvero “fantasiose”, per non dire ingiustificate, da parte della maggior parte dei Dirigenti Scolastici.

Altra problematica degna della Sua attenzione è quella inerente ai lavoratori inidonei, dichiarati tali dal medico competente a seguito della sorveglianza sanitaria eccezionale. Tali lavoratori sono affetti da patologie non rientranti in quelle condizioni di fragilità di cui al comma 2 art. 26 DL Cura Italia, tuttavia vengono giudicati dal medico competente comunque ad alto rischio di gravi complicanze in caso di contagio da Sars-Cov2. A seguito del giudizio di inidoneità assoluta temporanea, tali lavoratori vengono posti in malattia obbligata ordinaria, che incide sul comporto e ne conseguono tagli di stipendio sempre più cospicui man mano che tali assenze si accumulano nel tempo, sino al rischio di essere licenziati, al superamento del periodo di comporto (periodo che peraltro differisce in base ai differenti CCNL del settore pubblico e privato).

Orbene, poiché la condizione di inidoneità temporanea assoluta alla mansione costringe tali lavoratori alle suddette ripercussioni economiche e lavorative non certo attribuibili a loro, bensì al rischio correlato alla pandemia, sarebbe giusto non continuare a discriminare tali lavoratori, privati di qualsiasi forma di tutela sin da inizio pandemia. Ad oggi non è stata risolta nessuna di queste problematiche da parte vostra, né è stata diramata apposita circolare. Ne consegue che per alcune segreterie scolastiche, finché non provvederete ad aggiornate i codici SIDI, la problematica del comporto resterà  irrisolta. Possibile che dopo un anno non siate riusciti ancora a risolvere questa problematica? Possibile che la disabilità non è tra le vostre priorità?

Le chiedo, pertanto, ancora una volta, di intervenire con sollecitudine in merito, abbiamo bisogno che risolviate questa assurda situazione e che, magari con una circolare o altro atto, invitiate i dirigenti scolastici a rispettare ed applicare le disposizioni della legge vigente, specificando altresì che il periodo di malattia equiparata a ricovero ospedaliero, già fruito o attualmente in corso di fruizione da parte dei lavoratori affetti da immunodepressione, o patologia oncologica, o in terapia salvavita (in possesso di certificato di fragilità rilasciato dal medico competente) o in possesso del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma 3, deve essere non computato nel comporto a partire dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alla luce della recente legge di proroga dei termini dell’art. 26 Cura Italia (art. 2-ter Legge 24 settembre 2021, n. 133, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.  235 del 01-10-2021).

Inoltre, sarebbe quanto mai equo emanare una norma che prenda nella doverosa e giusta considerazione i lavoratori dichiarati inidonei temporanei assoluti dal medico competente e che vada finalmente a tutelarli pienamente.

Attendo un Suo sollecito riscontro e mi auguro che questo nostro secondo appello non venga nuovamente ignorato da lei.

Lavoratori Fragili & Inidonei 

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