Con la circolare emanata l’11 settembre scorso, il Ministero dell’Istruzione ha dato indicazioni di dettaglio per il personale della scuola sulla scorta delle previsioni generali di cui alla circolare interministeriale del 4 settembre.
La circolare chiarisce, preliminarmente, che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica, restando ferme tutte le altre procedure finalizzate – in via ordinaria – all’accertamento dell’idoneità al lavoro del personale della scuola.
Non essendo le istituzioni scolastiche obbligate alla nomina di un medico del lavoro, in mancanza di tale figura, qualora il lavoratore dovesse formulare richiesta di accertamento della condizione di “fragilità” legata all’emergenza Covid, il dirigente scolastico disporre la visita presso l’Inail, l’Asp o presso i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
E’ bene chiarire che il concetto di fragilità del lavoratore prescinde dal solo requisito dell’età, nel senso che l’età più o meno avanzata, da sola, non è requisito sufficiente a qualificare come “fragile” il lavoratore.
Secondo la definizione fornita dalla circolare del 4 settembre, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.
Quindi, se è scientificamente provato che la maggiore fragilità si riscontra nelle fasce di età più elevate, tuttavia è necessaria la presenza di patologie pregresse (ad esempio di natura cardiovascolare, respiratoria o metabolica) che possono integrare una condizione di maggiore rischio.
Una volta pervenuta la richiesta di visita da parte del lavoratore, il Dirigente scolastico disporrà la stessa presso il medico competente o presso le strutture sanitarie sopra specificate, in esito alla quale sarà emesso un giudizio di idoneità, idoneità con prescrizioni o inidoneità temporanea alla specifica mansione o assoluta.
Nel caso di giudizio di idoneità il lavoratore, sia esso docente o Ata, potrà continuare a svolgere le proprie mansioni ordinarie, non essendo stata riscontrata alcuna condizione di “fragilità”.
Nel caso in cui venga emesso un giudizio di idoneità, ma con prescrizioni, il medico indicherà quali specifiche prescrizioni cautelative sarà tenuto ad adottare il Dirigente scolastico, come ad esempio la fornitura di mascherine FFp2, un maggiore distanziamento o una diversa organizzazione dell’ambiente di lavoro o dei tempi di lavoro.
Nel caso in cui il medico dovesse riscontrare un’inidoneità temporanea, limitata al periodo di emergenza Covid, quest’ultima potrà essere relativa, nel senso di inidoneità riferita alla specifica mansione svolta, oppure assoluta, nel senso di inidoneità a qualsiasi attività lavorativa.
Per i docenti, quanto alla inidoneità relativa alla specifica mansione, la circolare rimanda alle previsioni di cui al CCNI sui criteri di utilizzazione del personale inidoneo del 2008.
In questo caso, qualora il lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione specifica non richieda di essere adibito (limitatamente al periodo di inidoneità indicato dal medico) ad altra mansione, il dirigente scolastico dovrà procedere al collocamento in malattia d’ufficio.
Nel caso contrario, e specificamente il personale docente, potrà essere adibito, previa stipula di contratto di lavoro per 36 ore settimanali, presso la stessa istituzione scolastica, o scuole viciniori o, su richiesta, anche fuori provincia, a mansioni equivalenti quali, ad esempio,
– servizio di biblioteca e documentazione;
– organizzazione di laboratori;
– supporti didattici ed educativi;
– supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
– attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
Naturalmente, ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico, le predette attività potranno essere svolte in modalità di lavoro agile.
Il posto resosi disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto con incarico di supplenza.
Infine, qualora il lavoratore dovesse essere dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto, dovrà essere collocato in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.
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