Da quando l’Italia è stata travolta dall’epidemia da Covid-19, si sente parlare spesso di lavoratori fragili, con particolare riferimento anche al mondo della scuola, per l’età media piuttosto elevata dei suoi dipendenti.
Si era in attesa di indicazioni aggiornate sulla gestione di questi lavoratori e sulla sorveglianza sanitaria eccezionale che i datori di lavoro devono attivare. Finalmente, con una circolare congiunta del 4 settembre (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute) vengono forniti chiarimenti e aggiornamenti in merito alla Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, con particolare riguardo ai lavoratori c alle lavoratrici “fragili”.
Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Con specifico riferimento all’età, tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Ne consegue che la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del!’ esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso con1penso clinico (ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche).
Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.
Anche nella ipotesi in cui i datori di lavoro non siano tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria.
In quest’ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice. il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:
Il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2.
All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV -2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.
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