Al personale a tempo determinato non si applica la disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, pertanto, in caso di dichiarazione di inidoneità da parte del Medico competente a seguito della visita di accertamento della condizione di lavoratore fragile, il supplente sarà messo in malattia.
Il chiarimento è contenuto nella nota del Ministero dell’Istruzione n.1585 dell’11 settembre 2020 con la quale sono state fornite istruzioni operative ai Dirigenti scolastici per la situazione riferita al personale Ata e docenti fragili con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, al fine di contrastare e contenere il contagio da Covid-19.
In particolare la nota precisa che se, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea.
Si potrà tuttavia verificare anche il caso, in particolare per alcuni profili di personale ATA, che il giudizio del medico rechi una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo: per questa ipotesi il Dirigente scolastico dovrà disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all’interno del profilo professionale del lavoratore.
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