Egregi Onorevoli Senatori e Deputati,
con la presente Vi informiamo di quello che sta accadendo ai docenti ed al personale ATA fragile impossibilitato ad eseguire lavoro agile per mansione, in possesso del certificato di fragilità (attestante una delle condizioni di rischio derivante da immunodepressione, o patologia oncologica, o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita) o in possesso del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma 3, ai sensi dell’art. 26 comma 2 DL 18/2020 “Cura Italia” e S.M.I.
In molte Istituzioni Scolastiche nazionali di ogni ordine e grado, purtroppo i suddetti lavoratori fragili (corpo docente e personale ATA) non si vedono riconosciuta l’applicazione delle norme vigenti emanate a tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili”.
Infatti molti Dirigenti Scolastici tendono, per equivoca interpretazione della norma, a non applicare la normativa vigente, in particolare per l’aspetto che riguarda la non computabilità nel periodo di comporto dell’assenza-malattia equiparata al ricovero ospedaliero, malgrado la non computabilità di tale assenza sia stata esplicitata chiaramente nell’art. 15 DL 41/2021 (Decreto Sostegni) e peraltro con effetto retroattivo dal 17 marzo 2020.
Non si comprende la motivazione per la quale numerose Scuole non abbiano scomputato dal comporto tali assenze a partire dal marzo 2020, mentre molte altre invece hanno scomputato solo alcuni periodi, altre ancora nella persona del Dirigente Scolastico si ostinano a considerare come non computabili nel comporto solo quelle assenze che ricadono nel periodo dal 1 marzo 2021 e sino a giugno 2021. È insostenibile che, a fronte di una norma nazionale unica e chiara, si proceda ad applicarla a “macchia di leopardo” sul territorio nazionale e con delle interpretazioni della stessa davvero “fantasiose”, per non dire ingiustificate, da parte della maggior parte dei Dirigenti scolastici.
Vi chiediamo, pertanto, di intervenire in merito con una interrogazione orale ad hoc nei confronti del Ministro dell’Istruzione, in modo che quest’ultimo possa inviare una circolare a tutti gli istituti Italiani invitando i dirigenti scolastici a rispettare ed applicare le disposizioni della legge, specificando altresì che il periodo di malattia equiparata a ricovero ospedaliero già fruito da parte dei lavoratori affetti da immunodepressione, o patologia oncologica, o in terapia salvavita (in possesso di certificato di fragilità rilasciato dal medico competente) o in possesso del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma 3, deve essere non computato nel comporto a partire dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, come da art. 26 (art. 2-ter Legge 24 settembre 2021, n. 133, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 235 del 01-10-2021).
Qualcuno di voi, accolga il nostro appello. Non lasciateci indietro. Grazie.
“LAVORATORI FRAGILI & INIDONEI”.