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Lavoratrici iscritte alla Gestione separata

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La sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 22 novembre scorso ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità e paternità) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.
Quindi, anche alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n.23484 del 4 aprile 2002 , sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
Di quanto sopra dà notizia l’Inps, con il messaggio n. 371 dell’8 gennaio 2013, precisando che tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale sia nel caso di adozione internazionale, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
Pertanto tutti i rapporti non ancora esauriti dovranno essere nuovamente istruiti d’ufficio alla luce della nuova disciplina e, ove riscontrati i requisiti di legge, riliquidati. Per le libere professioniste invece, gli operatori di sede dovranno contattare i richiedenti per invitarli ad integrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’astensione dal lavoro anche per il periodo ulteriore riconosciuto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.