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Lavoro agile, dipendente pubblica va a prendere la figlia a scuola e si fa male: per i Giudici è infortunio in itinere

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Dal Tribunale di Milano arriva una sentenza decisamente innovativa: i giudici, il 16 settembre scorso, hanno riconosciuto l’infortunio di una lavoratrice pubblica in smart working che ha subito un incidente mentre andava a prendere la figlia a scuola durante un permesso.

Si tratta di un caso significativo non solo per il suo risultato, ma anche per il contesto del lavoro agile, diffusosi in Italia soprattutto dopo l’emergenza Covid-19 (la sentenza si riferisce ad una vicenda avvenuta nel settembre 2020, in piena pandemia), che ha sollevato nuove questioni normative, in particolare sulla tutela degli infortuni.

La decisione dell’INAIL

L’INAIL aveva inizialmente negato il riconoscimento dell’infortunio, sostenendo che un permesso per motivi personali interrompesse il legame con l’attività lavorativa, escludendo quindi l’incidente dalla copertura assicurativa. Queste le motivazioni dell’Istituto: “l’infortunio viene definito negativamente in quanto l’infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”.

L’incidente in questione, secondo l’INAIL, non sarebbe un infortunio in itinere, ma un infortunio avvenuto mentre il lavoratore godeva di un permesso per motivi personali. Affermava, quindi, che “allorquando il lavoratore chieda e goda di un permesso, ogni legame con l’attività lavorativa cessa, non essendo configurabile alcun percorso necessitato, tantomeno predeterminato o predeterminabile. La fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interrompe ex sé il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro…”

La difesa della ricorrente

Tuttavia, la difesa, sostenuta dal Patronato Inca-Cgil, ha fatto riferimento a precedenti della Corte di Cassazione, argomentando che la protezione in caso di infortuni si applica anche durante le pause o permessi.

In proposito, l’ordinanza 18659/2020 della Suprema Corte aveva chiarito, se pure nel contesto di una prestazione lavorativa svolta tradizionalmente in azienda, come l’infortunio in itinere sia ricompreso nella tutela INAIL anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso personale.

Per i Giudici c’è infortunio e quindi indennizzo

Il Tribunale di Milano ha accolto questa tesi, stabilendo che la tutela antinfortunistica copre anche gli spostamenti giustificati, come l’accompagnamento dei figli a scuola, nel contesto del lavoro agile; e si attiva tutte le volte in cui il lavoratore si allontana dalla sede di lavoro e poi vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa per pause, riposi e permessi.

Viene di conseguenza sancito che anche durante i permessi e le pause accordate dal datore di lavoro, i lavoratori godono delle medesime tutele che, nel caso specifico, sono dovute durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in questo caso coincidente con l’abitazione della dipendente per effetto dell’accordo di lavoro agile. 

INAIL è stata conseguentemente condannata a indennizzare l’infortunio occorso alla lavoratrice.

Tale decisione si basa su orientamenti giurisprudenziali che riconoscono la copertura assicurativa anche in caso di deviazioni per motivi familiari o personali durante il tragitto casa-lavoro, come ribadito dalla Cassazione e dalla circolare INAIL n. 62 del 2014.

L’importanza di questa sentenza

Questa sentenza crea un precedente decisamente importante, affermando che i lavoratori in smart working godono delle stesse tutele previste per il lavoro tradizionale e che la fruizione di un permesso per motivi personali non interrompe di per sé il nesso rispetto all’attività lavorativa.

Inoltre, viene riconosciuto che il luogo di lavoro può coincidere con la propria abitazione, per effetto dell’accordo di lavoro agile.

La decisione potrebbe influenzare futuri casi simili, rafforzando il diritto alla protezione dei lavoratori anche in situazioni apparentemente non legate direttamente all’attività lavorativa.

Il lavoro agile nella Scuola

Il nuovo CCNL 2019/2021 prevede che il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche possa svolgere la propria attività in modalità agile o da remoto.

Il Capo I disciplina, in particolare, il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017, specificando che trattasi di  “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.”

Le attività di lavoro vengono svolte, previo specifico accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ma stabilendo forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi

Il datore di lavoro (nel caso delle scuole, il Dirigente scolastico) è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutto il personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Anche il nuovo CCNL dei Dirigenti scolastici prevede la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile.