Giovedì 9 gennaio 2025 si è tenuto il primo incontro, molto atteso, per avviare il confronto a livello nazionale sui criteri relativi all’implementazione del lavoro agile per i dirigenti scolastici, come stabilito dagli articoli 11 e 12 del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 7 agosto 2024.
La discussione si è basata su un documento predisposto dal Ministero e inviato nei giorni precedenti alle organizzazioni sindacali, nel quale sono illustrati i criteri generali per l’applicazione del lavoro agile.
Ci si è concentrati soprattutto sull’identificazione delle attività dirigenziali che possono essere svolte in modalità agile e di quelle che, invece, richiedono obbligatoriamente la presenza fisica. Sono stati inoltre affrontati temi come le fasce orarie di reperibilità, la durata dell’accordo, le modalità operative per l’attuazione e le condizioni per il recesso.
La FLC CGIL ha evidenziato il significativo ritardo con cui l’amministrazione ha avviato la discussione su un tema di grande rilevanza per la categoria. E ha proposto di ampliare l’organizzazione del lavoro agile prevedendo, su base settimanale, almeno due giornate a distanza anziché una, come suggerito dall’amministrazione, oppure, in alternativa, una distribuzione mensile che consenta fino a 10 giorni di lavoro agile, superando il limite di 4 giorni indicato nella proposta ministeriale. Inoltre, ha richiesto che questa modalità venga estesa anche ai dirigenti scolastici in anno di prova, attualmente esclusi.
Per quanto riguarda le fasce di contattabilità, il Sindacato ha sottolineato che, dato che il dirigente scolastico non è soggetto a un orario settimanale fisso ma organizza autonomamente tempi e modalità in base alle esigenze dell’istituzione scolastica, l’accordo individuale dovrebbe prevedere fasce che rispettino la necessità di garantire al dirigente adeguati tempi di riposo e disconnessione.
Infine, ha ribadito l’importanza di definire a livello nazionale, come previsto dal CCNL, tutti gli aspetti legati al lavoro agile, evitando differenze di applicazione tra le regioni. In particolare, è necessario stabilire criteri uniformi per la durata degli accordi, le modalità di recesso, il numero massimo di giorni utilizzabili in modalità agile e le attività che devono necessariamente essere svolte in presenza.
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