Riporta la data del 19 ottobre il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione riguardante lo smart working nelle P.A., in attuazione del decreto Rilancio.
Lavoro agile al 50%
Il decreto prevede che le amministrazioni assicurino, con immediatezza, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Possono farlo in modalità semplificata ancora fino al 31 dicembre 2020.
Inoltre, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, le P.A. assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.
Modalità di svolgimento dello smart working
Il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza.
In merito alle modalità di svolgimento del lavoro, lo smart working di norma non ha vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera.
Il lavoratore può usare anche il suo PC
Come nel corso della prima ondata dell’epidemia, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente.
Lavoratori fragili o disabili
Il decreto prevede che l’amministrazione debba favorire il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione.
Nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.
Flessibilità in entrata e uscita
Data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, la P.A. deve comunque individuare ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.
E per le scuole?
L’art.32 della Legge 126 del 13/10/20202 di conversione del DL 104/2020 (Decreto Rilancio) prevede:
- Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Quindi, nei casi di lezioni sospese, destinatari del lavoro agile sono il personale ATA (DSGA, gli Assistenti amministrativi e gli Assistenti tecnici, laddove è possibile in base alle attività che possono essere svolte in tale modalità) e il personale docente che presta il lavoro a distanza mediante la didattica digitale integrata (DDI).
E’ comunque possibile ricorrere al lavoro agile per il personale scolastico che si trovi in particolari situazioni, come il caso dei lavoratori fragili.