Sono prorogate fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile nel periodo emergenziale.
La proroga è contenuta nel decreto della Funzione pubblica del 23 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento si applica a tutte le amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il lavoro agile nella PA costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione e sino al 31 gennaio 2021, per accedere al lavoro agile nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, non è richiesto l’accordo individuale di cui alla L. n. 81/2017.
Quanto alle modalità organizzative, ciascun dirigente organizza, con immediatezza, il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno con riferimento al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte in questa modalità, favorendo la rotazione del personale, settimanalmente o plurisettimanalmente, al fine di assicurare un’equilibrata alternanza dell’attività in modalità agile e in presenza.
In ogni caso, si prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino le percentuali più elevate possibili di lavoro agile in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica. Confermato lo svolgimento delle riunioni in modalità a distanza, salvo l’esistenza di motivate ragioni.
Il Decreto, inoltre, dispone che l’amministrazione individui fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita dei dipendenti allo scopo di evitare la concentrazione nell’accesso al luogo di lavoro nella medesima fascia oraria.
Viene, inoltre, previsto che in favore dei lavoratori fragili e dei lavoratori di cui all’art. 21 bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modifiche, si adotti ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento secondo i Contratti collettivi vigenti.
Infine, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il lavoratore che non si trovi in condizione di malattia certificata è tenuto a svolgere la propria attività in modalità agile.
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